Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Articolo 5

Come eccezione all’articolo 2 lettera d, i proprietari e i gestori di impianti domestici sono esclusi dall’obbligo di fornire informazioni.

Sezione 3: Acqua per docce e piscine

Articolo 7

Nella lettera g, la definizione di impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua è adeguata allo stato dell’arte in rapida evoluzione. Le vasche devono essere completamente impermeabilizzate rispetto al terreno sottostante e per isolare non sono ammessi strati di argilla. Non devono esserci cambi d’acqua. La disinfezione UV per ridurre i germi patogeni è consentita, ma non si possono usare disinfettanti chimici o conservanti.

Articolo 9

L’acqua per docce non deve solo soddisfare i requisiti microbiologici (vedi commento all’allegato 5), ma anche i requisiti organolettici dell’acqua potabile, in modo che, ad esempio, l’acqua grigia non venga utilizzata come acqua per docce. Pertanto, il capoverso 2 si riferisce ora ai requisiti relativi a odore, sapore e aspetto.

Articolo 10 capoverso 1

Dall’ultima revisione, vi è stata una mancanza di chiarezza su quali sostanze attive e procedure si applicano per la disinfezione delle acque per piscine. Il capoverso 1 si riferisce al nuovo allegato 5a. Possono essere utilizzati solo prodotti omologati per questi usi secondo l’ordinanza sui biocidi (vedi anche il commento all’articolo 4 capoverso 4).

Allegati

Allegato 1

Nella posizione 1.2, la misurazione dei germi aerobici e mesofili è stralciata, poiché si tratta di un parametro di processo utilizzato principalmente per controllare il trattamento. Quest’ultimo, invece, può essere regolamentato nel quadro della buona prassi procedurale. Inoltre, questo parametro non può essere sempre rispettato nel trattamento biologico (filtrazione lenta a sabbia, carbone attivo) e l’influenza del punto di campionamento spesso falsifica anche il risultato della misurazione.

La posizione 2 viene precisata, poiché da un punto di vista igienico sono soprattutto i sistemi di erogazione dell’acqua (rubinetto, tubi ecc.) e non i boccioni stessi ad essere la causa della contaminazione.

Metodi analitici di riferimento in microbiologia: viene aggiunta questa disposizione, poiché sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento secondo protocolli accettati a livello internazionale e portino alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.

Allegato 2

Valore massimo bisfenolo A: il bisfenolo A è ora incluso in questo allegato con un valore massimo basato sulla salute di 2,5 μg/l al fine di soddisfare i requisiti secondo la direttiva UE sull’acqua potabile 2020/2184. Inoltre, questo valore massimo per materiali destinati a entrare in contatto con l’acqua potabile era già specificato nell’allegato 13 numero 3 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti3.

Campioni da impianti domestici (piombo, rame, nichel): la disposizione di prelevare campioni dopo aver fatto scorrere 500 ml di acqua viene stralciata, poiché con tale procedura non è chiaro se l’acqua viene testata nella rete di distribuzione o nell’impianto domestico. La direttiva UE sull’acqua potabile 2020/2184 richiede che tali campioni siano prelevati al rubinetto del consumatore senza aver prima fatto scorrere l’acqua.

3 RS 817.023.21