Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria BLV
Commento relativo alla modifica dellʼordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari
(Ordinanza sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21)
del ...
I. Situazione iniziale
La revisione dell’ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari ha lo scopo di allineare il diritto svizzero in materia di materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari al diritto dell’Unione europea. Vengono riprese soprattutto le ultime modifiche al regolamento (UE) n. 10/20111 sui materiali e gli oggetti di plastica derivanti dal regolamento (UE) 2020/12452. Il regolamento (UE) n. 10/2011 e in particolare gli elenchi delle sostanze ammesse negli allegati devono essere adeguati a cadenza regolare per tenere conto delle conoscenze scientifiche e tecniche, includendo nuove sostanze consentite o adeguando le restrizioni d’uso.
Vengono inoltre allineati al diritto europeo3 i requisiti per i materiali e oggetti in ceramica, vetro, smalto e materiali simili.
È adattato il regolamento delle sostanze ammesse per la fabbricazione di inchiostri per imballaggi: la parte B dell’allegato 10, in cui erano elencate le sostanze non valutate in precedenza, è abrogata. Tuttavia, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per le sostanze non elencate, vale a dire nessun trasferimento alle derrate alimentari (migrazione nella derrata alimentare o simulante alimentare < 0,01 mg/kg) e nessuna proprietà tossicologica problematica («sostanze CMR»), tutte le sostanze possono essere utilizzate per la produzione di inchiostri per imballaggi. Inoltre, per gli inchiostri per imballaggi è prescritto il rilascio di una dichiarazione di conformità così come la relativa attività di conformità.
La regolamentazione dei materiali a contatto con l’acqua potabile come materiali e oggetti nell’ordinanza in oggetto segue ampiamente il diritto europeo armonizzato per i materiali e gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti (Food contact materials). Tuttavia, nell’UE i materiali a contatto con l’acqua potabile sono disciplinati separatamente dai materiali a contatto con le derrate alimentari. Attualmente non esiste un regolamento armonizzato a livello europeo per i materiali a contatto con l’acqua potabile. I regolamenti degli Stati membri Germania, Francia e Paesi Bassi, seguiti in pratica anche da altri Paesi, sono significativamente più severi di quelli per i materiali a contatto con gli alimenti per quanto riguarda la base dei test e della valutazione. Inoltre, l’esecuzione dei test è più costosa e complessa. È quindi essenziale che i materiali a contatto con l’acqua potabile utilizzati in Svizzera siano sottoposti anche a procedure di test e di valutazione secondo le regole della tecnica generalmente riconosciute e non a
1 Regolamento (UE) n. 10/2011, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1245, GU L 288 del 3.9.2020, pag. 1.
2 Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 288 del 3.9.2020, pag. 1.
3 Direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (84/500/CEE), GU. L 277 del 20.10.1984, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/31/CE della Commissione, GU L 110 del 30.4.2005, pag. 36. BLV-D-FD623401/238