Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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procedure di test e di valutazione per i materiali a contatto con gli alimenti, che sarebbero inappropriate o insufficienti per questo tipo di materiali.
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 1 capoverso 3
Nell’articolo 1 capoverso 3 si fa ora riferimento all’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)4, in modo che, per motivi di chiarezza e trasparenza, i requisiti per i materiali a contatto con l’acqua potabile siano descritti in un’unica ordinanza. Questa modifica rispecchia meglio l’attuale regolamento degli Stati membri dell’UE e consente dunque maggiore flessibilità per le modifiche future.
Articolo 8 capoverso 1bis
Le regolamentazioni per i materiali a contatto con l’acqua potabile che riguardano i metalli e le leghe metalliche sono ora elencate solo nell’OPPD e vengono quindi rimosse dall’ordinanza sui materiali e gli oggetti.
Art. 11 capoverso 2 lettera d
Le modifiche dell’introduzione in questo capoverso hanno finalità di precisazione. Le sostanze non elencate nella tabella 1 allegato 2 possono essere utilizzate se, nel materiale o oggetto finito, non mettono in pericolo la salute dei consumatori.
Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/12455. I sali di sostanze aggiuntive da acidi, fenoli o alcoli ammessi possono essere utilizzati anche se i sali stessi non sono inclusi nell’elenco delle sostanze ammesse nell’allegato 2. L’elenco delle sostanze ammesse per formare i sali si trova nella tabella 4 dell’allegato 2.
Art. 14 capoverso 3 lettera a
Nell’allegato 2 numero 1, l’ordinanza sui prodotti chimici non contiene alcun elenco con sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) di categoria 1A, 1B o 2, ma piuttosto rimanda alla versione in vigore del regolamento (CE) 1272/20086, che presenta tale elenco con le sostanze CMR. Il rimando alla classificazione secondo il diritto sulle sostanze chimiche viene pertanto adeguato.
Articolo 20
I requisiti per la dichiarazione di conformità per la plastica riciclata o i materiali e gli oggetti in plastica riciclata sono stati originariamente ripresi dal regolamento (CE) 282/20087. La formulazione attuale può offrire un’interpretazione erronea dei requisiti e quindi viene precisata.
Articolo 26 capoversi 2–3
I requisiti della dichiarazione di conformità e dei documenti di accompagnamento per i materiali e oggetti in ceramica sono formulati più chiaramente e disciplinati nel nuovo allegato 8a. Ora la dichiarazione di conformità deve essere disponibile in tutte le fasi della commercializzazione, compresa la vendita al dettaglio. È stato ripreso il contenuto della direttiva UE 84/500/CEE8.
4 RS 817.022.11
5 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
6 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
7 Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/1906, GU L 278 del 23.10.2015, pag. 11.
8 Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (84/500/CEE), GU. L 277 del 20.10.1984, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/31/CE della Commissione, GU. L 110 del 30.4.2005, pag. 36.