Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Articolo 32 capoverso 2
Questa modifica corrisponde al contenuto del regolamento (CE) 2020/12459. I sali di sostanze aggiuntive da acidi, fenoli o alcoli ammessi possono essere utilizzati anche se i sali stessi non sono inclusi nell’elenco delle sostanze ammesse nell’allegato 9. L’elenco delle sostanze ammesse per formare i sali si trova nella tabella 4 dell’allegato 2.
Articolo 35
Ora gli inchiostri per imballaggi possono essere fabbricati non soltanto con le sostanze elencate negli allegati 2 e 10, ma anche con altre sostanze che soddisfano i requisiti di cui alle lettere b e c.
Lettera a: l’attuale capoverso 1 viene ripreso. Viene eliminato il «non», visto che ora sono ammesse anche altre sostanze (lettere b e c).
Lettera b: i sali di sostanze aggiuntive da acidi, fenoli o alcoli ammessi possono essere utilizzati anche se i sali stessi non sono inclusi nell’elenco delle sostanze ammesse nell’allegato 10. L’elenco delle sostanze ammesse per formare i sali si trova nella tabella 3 dell’allegato 10. Questa modifica corrisponde all’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124510.
Lettera c: altre sostanze possono essere impiegate nell’ambito del controllo autonomo se non si verifica un trasferimento rilevabile nella derrata alimentare o nei simulanti alimentari. In assenza di limiti di rilevazione specifici per alcune sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevazione di 0,01 mg/kg. Le sostanze con proprietà tossicologiche gravi (mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione, le cosiddette sostanze «CMR» secondo l’allegato 2 n. 1 dell’ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi [OPChim]11) non possono essere utilizzate.
Articolo 35a
Per gli inchiostri per imballaggi viene introdotta una dichiarazione di conformità analoga a quella già esistente per i materiali e oggetti in plastica. Questa dichiarazione di conformità è richiesta a tutti i livelli, tranne che nel commercio al dettaglio, e deve essere riemessa dopo cambiamenti significativi nella composizione o nella produzione. Le informazioni che la dichiarazione di conformità deve contenere sono elencate nel nuovo allegato 15.
Articolo 35b
Questa disposizione stabilisce i requisiti della documentazione necessaria per il rilascio di una dichiarazione di conformità e chi è responsabile della sua messa a disposizione.
Art. 37 capoverso 1 lettera c numero 1
Nell’allegato 2 numero 1, l’ordinanza sui prodotti chimici non contiene alcun elenco con sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) di categoria 1A, 1B o 2, ma piuttosto rimanda alla versione in vigore del regolamento (CE) 1272/200812, che presenta tale elenco con le sostanze CMR. Il rimando alla classificazione secondo il diritto sulle sostanze chimiche viene pertanto adeguato.
Allegato 2
Adeguamento del testo con il link al sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Numero 1: nella tabella 1 «Elenco delle sostanze» sono state modificate le voci della sostanza n. 5119 «1,3-fenilendiammina» e n. 1134 «triossido di antimonio». Si aggiungono le voci relative alla sostanza
n. 5328 «argilla di montmorillonite modificata da bromuro di esadeciltrimetilammonio», 5329 «estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa-idro-omega-idrossipoli [ossi
9 Cfr. nota a piè di pagina n. 2
10 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
11 RS 813.11
12 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 3/5