Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
o con un’istituzione di diritto pubblico svizzera (corporazioni o stabilimenti). Si tratta soprattutto di funzionari e dipendenti della Confederazione attivi nel servizio diplomatico o consolare. Il quarto periodo del capoverso 5, nel quadro dell’imposizione congiunta, estende l’appartenenza personale anche al coniuge e ai figli minorenni.
Questa estensione dell’assoggettamento fiscale al coniuge decade con l’imposizione individuale. L’obbligo fiscale in Svizzera sarebbe quindi ora esteso solo ai figli sotto l’autorità parentale secondo l’articolo 9 AP-LIFD. Se entrambi i coniugi vivono all’estero e solo uno dei due è assoggettato all’imposta in Svizzera in virtù dell’articolo 3 capoverso 5, l’altra persona d’ora in poi sarà semmai assoggettata all’imposizione all’estero. Questa disposizione può essere tuttavia in contrasto con quanto stabilito dalle convenzioni concluse dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni. Anche la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche,90 essendo un trattato internazionale che disciplina i rapporti diplomatici tra gli Stati, contiene disposizioni sull’imposizione. È per questa ragione che il testo della legge contiene una riserva in merito, in virtù della quale le disposizioni speciali sull’imposizione delle persone fisiche dei trattati internazionali devono prevalere sulla LIFD.
Art. 8a
Nel diritto vigente, l’articolo 9 capoverso 1 sancisce il principio dell’imposizione congiunta. Dal punto di vista della sistematica fiscale l’articolo è collocato sotto il capitolo 3 della legge, che disciplina le norme speciali concernenti l’imposta sul reddito. Poiché l’imposizione individuale prevede la tassazione separata dei redditi di ogni persona fisica, le disposizioni di principio non possono più situarsi sotto le norme speciali. Le regole di attribuzione degli elementi imponibili dei contribuenti sono pertanto disciplinate in un nuovo capitolo, il capitolo 2a, intitolato «Attribuzione dei proventi e delle deduzioni». In base a queste regole, gli elementi imponibili (proventi e deduzioni) dei coniugi devono essere attribuiti secondo i rapporti di diritto civile o secondo altri diritti previsti dalla legge. Il capoverso 1 contiene una clausola generale che esplicita questo aspetto. Ne consegue, ad esempio, che per le coppie che possiedono un bene immobile comune la tassazione è definita in base ai diritti reali che emergono dalle iscrizioni nel registro fondiario. Poiché gli interessi dei debiti ipotecari possono essere stabiliti in base al diritto reale (quota-parte iscritta nel registro fondiario per il fondo specifico) o al diritto delle obbligazioni, al capoverso 2 si stabilisce anche che, in generale, gli interessi sui debiti sono attribuiti in base a quanto previsto dai contratti di debito. È inoltre esplicitato che i costi di conseguimento sono attribuiti in base ai rispettivi proventi (cfr. n. 3.1.1.1). Dal momento che non è possibile attribuire tutti gli elementi imponibili in base ai rapporti di diritto civile (p. es. diritto reale o diritto delle obbligazioni), in questi casi si procede secondo i diritti previsti da altre leggi, come ad esempio il diritto delle assicurazioni sociali per le rendite AVS o AI ecc. A tale proposito si rinvia anche a quanto riportato al numero 3.1.1.1.
Art. 9 Figli sotto l’autorità parentale
Il presente articolo disciplina ora soltanto l’imposizione dei figli sotto l’autorità parentale.