Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
Il capoverso 1 stabilisce che i genitori che esercitano congiuntamente l’autorità parentale su un figlio pagano ciascuno le imposte sulla metà del reddito del figlio. Finora, in base alla circolare n. 30 dell’AFC, si è fatto riferimento alla custodia. Nell’ottica della semplificazione, l’attribuzione dovrà essere sempre della metà ciascuno per i genitori che condividono l’autorità parentale, indipendentemente dal fatto che siano sposati o no. Se i genitori non esercitano l’autorità parentale congiunta, il reddito del figlio è attribuito alla persona che esercita l’autorità parentale esclusiva sul figlio.
Al capoverso 2 rimane invariato il principio secondo cui il figlio è tassato individualmente se consegue un reddito da attività lucrativa.
Art. 9a Persone in unione domestica registrata
La posizione giuridica delle persone in unione domestica registrata è disciplinata ora dall’articolo 9a. Qualunque norma speciale venga inserita nella LIFD (p. es. imposizione degli alimenti, deduzione per differenza di reddito o il diritto reciproco di esaminare gli atti nella variante 2) vale anche per le persone in unione domestica registrata. Questa precisazione rimane necessaria per le persone che non hanno trasformato la propria unione domestica registrata in matrimonio. Per queste persone rimane in essere lo stato civile «in unione domestica registrata».
Art. 13 cpv. 1 e 2
Con l’introduzione dell’imposizione individuale, ogni persona risponde solo del proprio debito fiscale. La responsabilità solidale dei coniugi è obsoleta. I capoversi 1 e 2 devono quindi essere abrogati.
Lo stesso vale per la responsabilità solidale dei coniugi per la parte legata al reddito dei figli.
Resta tuttavia la responsabilità solidale dei figli minorenni con il detentore dell’autorità parentale, con il proprio patrimonio, per il debito fiscale risultante dagli elementi di loro competenza secondo il capoverso 3 lettera a.
Art. 14 cpv. 2 e 4
In base al diritto vigente, i coniugi possono essere tassati secondo il dispendio solo se entrambi soddisfano le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1.
Con l’imposizione individuale ogni persona è tassata singolarmente. Ciò significa che in futuro sarà possibile tassare secondo il dispendio solo uno dei due coniugi e tassare secondo le modalità ordinarie il coniuge che non soddisfa i requisiti.
Il capoverso 2 può quindi essere abrogato (cfr. anche quanto indicato al numero 3.1.9).
Il capoverso 4 opera un adeguamento alla tariffa unitaria dell’articolo 36 capoverso 1 AP-LIFD e alla deduzione dall’ammontare dell’imposta scorporata dalla tariffa per i coniugi dell’articolo 36 capoverso 2bis AP-LIFD.
Art. 33 cpv. 1 lett. g, h e hbis, cpv. 1bis nonché cpv. 2 e 3