Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

massimo, le deduzioni vengono ridotte in proporzione al rapporto tra le spese comprovate e tale ammontare massimo.

Infine, la lettera c prevede che questa norma si applichi anche ai genitori separati che condividono l’autorità parentale e i cui figli vivono a turno con l’uno o l’altro genitore (custodia alternata).

Esempio Genitore 16000

Genitore 29000

Totale 15 000

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Ammontare massimo 10 100

Tassazione

Genitore 1 10 100 x 60004040

15 000

Genitore 2 10 100 x 9 000 6 060

15 000

Totale complessivo 10 100

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Per ragioni anche e soprattutto di economia procedurale non deve essere prevista la possibilità di richiedere una ripartizione diversa (in base alla circolare n. 30 dell’AFC, oggi questo è consentito alle coppie non coniugate).

Art. 34 lett. a

Per spese annuali corrispondenti al tenore di vita sono intese quelle spese che non sono collegate al conseguimento del reddito o che non è consentito dedurre in base a una norma specifica, ma che sono funzionali al soddisfacimento di bisogni personali e quindi rappresentano un’utilizzazione del reddito non rilevante.

In base alla lettera a le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla sua posizione professionale rientrano nelle spese annuali corrispondenti al tenore di vita non deducibili. Visto che la variante 2 prevede l’introduzione della deduzione per differenza di reddito, volta a tenere conto delle spese di mantenimento per il minimo vitale dell’altro coniuge all’interno di coppie di coniugi con un solo reddito e di coppie di coniugi con un secondo reddito minimo, alla lettera a è prevista una riserva che specifichi che queste spese diventano deducibili in via eccezionale (cfr. anche n. 3.1.2 e quanto riportato sull’art. 35 cpv. 1bis AP-LIFD). Per completezza, è necessario introdurre allo stesso tempo anche una riserva sugli alimenti versati ai coniugi divorziati o separati legalmente o di fatto, nonché a uno dei genitori per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Anche questi contributi di sostentamento rappresentano prestazioni deducibili, la norma è conforme al diritto vigente, ma introduce una specificazione.

Art. 35 cpv. 1 lett. a, b, c e d nonché cpv. 1bis