Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
dal contribuente. Tra queste, alle lettere h e hbis, le spese residue una volta dedotte tutte le prestazioni fornite da assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, cassa malati, assicurazione di responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni privata, istituzioni di soccorso e fondazioni ecc.).
Attualmente, in base alla circolare n. 30 dell’AFC, per i contribuenti con figli minorenni o maggiorenni in formazione, la deduzione dei premi per assicurazioni e degli interessi dei capitali a risparmio per il figlio è già di norma collegata alla deduzione per i figli. Il capoverso 1bis lettera b espliciterà questa ripartizione della deduzione dei premi assicurativi per il figlio. Ne deriva che, in tutti i casi in cui la deduzione per i figli è suddivisa a metà tra i genitori, anche la deduzione dei premi assicurativi sarà ripartita al 50 per cento. La deduzione dei premi assicurativi per le persone bisognose a carico del contribuente è ora disciplinata nel capoverso 1bis lettera c.
La deduzione per coniugi con doppio reddito, disciplinata dal capoverso 2, rappresenta sostanzialmente una misura tariffaria nell’ambito della tassazione congiunta finalizzata a mitigare la condizione fiscale sfavorevole delle coppie sposate, in cui entrambi i coniugi hanno un reddito, rispetto alle coppie non sposate, ma nella stessa situazione economica. L’introduzione dell’imposizione individuale porta all’eliminazione della deduzione per coniugi con doppio reddito.
Il capoverso 3 regola la deduzione delle spese sostenute per la cura prestata da terzi ai figli. Sarà necessario specificare che la deduzione è collegata anche all’autorità parentale. I contribuenti che non esercitano l’autorità parentale non devono poter dedurre tali spese. In questo modo sarà possibile uniformare le deduzioni legate ai figli perché saranno subordinate anche all’autorità parentale. Le altre condizioni resteranno invariate.
Come per tutte le altre deduzioni legate ai figli, anche in questo caso si pone la questione della ripartizione della deduzione tra i genitori. Questo aspetto sarà disciplinato in tre nuove lettere:
la lettera a stabilisce il principio generale: il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto alla sua autorità parentale e che è assistito da terzi deve poter ottenere la deduzione integrale. Questa norma si applica soprattutto ai genitori (separati, divorziati o non coniugati) che non vivono insieme. In questi casi il genitore che vive con il figlio e che esercita l’autorità parentale (da solo o congiuntamente) deve poter dedurre le spese per la cura dei figli da parte di terzi. Generalmente si tratta del genitore che percepisce gli alimenti per il figlio in base all’articolo 23 lettera f LIFD. La stessa norma può trovare applicazione anche, ad esempio, nel caso di genitori sposati o coppie non sposate in cui l’autorità parentale è esercitata da un solo genitore.
Se entrambi i genitori vivono in comunione domestica con il figlio e detengono l’autorità parentale, la deduzione deve essere ripartita. Alla lettera b è quindi necessario specificare che, per le persone coniugate o no che esercitano l’autorità parentale congiunta, valgono le stesse norme previste oggi in base alla circolare n. 30 dell’AFC per le persone non sposate. Ciascun genitore può dedurre al massimo la metà (5050 fr., dal 2023: 12 500 fr.) delle spese sostenute per la cura dei figli prestata da terzi. Se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare