Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
La deduzione per i figli dalla base di calcolo è ora disciplinata in due lettere separate: nella lettera a la deduzione per i figli minorenni, nella lettera b la deduzione per i figli maggiorenni in formazione. Questa distinzione trova la sua ragione d’essere nella diversa attribuzione della deduzione per i figli minorenni e maggiorenni ai genitori. La deduzione passerà da 6500 a 9000 franchi all’anno per ciascun figlio. Sarà necessario specificare che la deduzione per i figli minorenni è collegata in modo esplicito all’autorità parentale. In questo modo sarà possibile uniformare le deduzioni legate ai figli perché saranno subordinate anche all’autorità parentale, oltre che ad altre condizioni.
Con l’imposizione individuale deve ora essere disciplinata anche la ripartizione della deduzione tra i coniugi, che fino ad oggi erano tassati congiuntamente. Anche in questo caso, come per altre deduzioni collegate ai figli, le norme si applicano anche alle coppie non sposate.
Se il figlio sottostà all’autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, la deduzione per i figli è suddivisa a metà tra i genitori. Altrimenti, a poter far valere la deduzione è il genitore che versa gli alimenti o che detiene, da solo, l’autorità parentale (cfr. circolare n. 30 dell’AFC).
Per i figli maggiorenni in formazione, il genitore che versa gli alimenti deve poter far valere la deduzione. Se entrambi i genitori versano alimenti, il genitore che versa gli aiuti maggiori può far valere questa deduzione e l’altro genitore la deduzione del sostentamento, ma il suo aiuto non deve essere inferiore alla deduzione stessa (nel 2022: 6500 fr.). Ciò coincide con la norma attualmente applicata ai contribuenti separati, divorziati o non coniugati, con due economie domestiche e alle coppie non coniugate (circolare n. 30 dell’AFC). Questa norma verrà quindi inserita nel testo e si applicherà anche ai genitori coniugati non separati legalmente o di fatto. Fino ad allora saranno svantaggiati rispetto ai contribuenti che non sono tassati congiuntamente, perché potranno far valere la deduzione per i figli ma non quella per il sostentamento. Questa ulteriore possibilità di deduzione per i figli maggiorenni è motivata sia dall’equiparazione delle diverse categorie di contribuenti, che dai maggiori costi sostenuti per i figli in formazione.
Il capoverso 1 lettera c introduce le nuove disposizioni sulla deduzione del sostentamento. Il diritto vigente non consente la deduzione del sostentamento per il coniuge perché la ridotta capacità economica derivante dal matrimonio è già considerata nel quadro della tariffa e nella deduzione per i coniugi92. L’imposizione individuale con tariffa unitaria per tutti i contribuenti e lo stralcio della deduzione per i coniugi dovrebbero superare questa limitazione, soprattutto perché non è previsto uno strumento simile per coppie non coniugate.
La semplice assenza di attività lucrativa nelle coppie, sia coniugate che non coniugate, non sarebbe però una condizione sufficiente a giustificare l’esigenza di sostentamento. La mancanza di attività lucrativa deve essere supportata da ulteriori motivi. Per poter usufruire della deduzione del sostentamento, anche in questo caso, è necessario soddisfare le condizioni generali: la persona aiutata non può oggettivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento in via provvisoria o definitiva. Questa condizione
92 Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, parte 1, seconda edizione, 2019, n. 51 sull’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD.