Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

risulta soddisfatta in tutti i casi in cui una persona, indipendentemente dalla propria volontà, non sia in grado di condurre un’attività lucrativa o riesca farlo solo parzialmente. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi della lettera b (circolare n. 30 dell’AFC, n. 11).

La deduzione del sostentamento non sarà consentita solo per i figli minorenni per i quali il contribuente può far valere la deduzione per i figli in base alla lettera a o per gli alimenti (secondo l’art. 33 cpv. 1 lettera c LIFD). Inoltre la deduzione del sostentamento non deve essere garantita nemmeno a coniugi divorziati o separati, nel caso in cui il contribuente possa dedurre gli alimenti (in base all’art. 33 cpv. 1 lettera c LIFD). In questi casi l’esigenza di sostentamento dovrebbe essere sufficientemente coperta dagli alimenti.

Il capoverso 1 lettera c del diritto vigente regola la deduzione per i coniugi, che, nel quadro dell’imposizione congiunta, rappresenta una misura tariffaria finalizzata a mitigare la condizione fiscale sfavorevole delle coppie coniugate rispetto a quelle non coniugate. Con l’introduzione dell’imposizione individuale, questa deduzione diventa obsoleta.

Al capoverso 1 lettera d viene introdotta una deduzione sociale, sotto forma di deduzione per la gestione di un’economia domestica, pari a 6000 franchi. Questo intervento scaturisce dal fatto che le economie domestiche composte da più persone, di cui almeno due adulti, indipendentemente dal loro stato civile e dall’eventuale rapporto di coppia, riescono a conseguire un certo risparmio sulla gestione. La deduzione per la gestione di un’economia domestica deve essere garantita a tutti coloro che non conseguono questo vantaggio. La deduzione deve quindi essere possibile per tutte le persone che vivono effettivamente da sole (le cosiddette economie domestiche composte da una sola persona) o da sole con figli che portano avanti un’economia domestica e che hanno diritto alla deduzione per i figli in base alla lettera a o b. Ai sensi di questa disposizione, per figli si intendono pertanto unicamente i figli minorenni o in formazione professionale. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c per la deduzione del sostentamento, i contribuenti che vivono insieme a una persona bisognosa devono poter far valere la stessa deduzione.

Nella variante 2, il nuovo capoverso 1bis disciplina la deduzione per differenza di reddito (cfr. per i dettagli n. 3.1.2 e 3.1.4.3) che è prevista solo per i coniugi e i partner registrati non separati legalmente o di fatto. I partner non coniugati non possono far valere la deduzione. Il trattamento è diverso perché, a differenza di quanto previsto per i concubini, il Codice civile prevede obblighi di assistenza reciproca per i coniugi (cfr. in merito il n. 3.1.1.2).

Senza questa deduzione, una persona sola a parità di reddito ha lo stesso onere fiscale di chi ha un solo reddito all’interno del matrimonio. In questo modo sono fatti salvi gli obblighi di assistenza a cui il coniuge che esercita attività lucrativa deve adempiere