Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
nei confronti dell’altro o dell’altra coniuge senza reddito o con reddito basso. La deduzione per differenza di reddito riduce l’onere fiscale delle coppie in cui un solo coniuge esercita attività lucrativa, rispetto a chi non è soggetto agli obblighi di assistenza previsti dal matrimonio.
Art. 36 cpv. 1 e 2
La tariffa multipla attualmente vigente sarà sostituita da una tariffa unitaria applicata a tutti i contribuenti, indipendentemente dal loro stato civile. A tal fine occorre riformulare la tariffa di cui al capoverso 1.
L’introduzione dell’imposizione individuale comporta l’abrogazione della tariffa per i coniugi indicata al capoverso 2.
Con l’imposizione individuale diventa obsoleta anche la vigente tariffa per i genitori indicata al capoverso 2bis (che si compone della tariffa per i coniugi e della deduzione per i figli dall’ammontare dell’imposta). Sarà invece conservata la deduzione dall’ammontare dell’imposta attualmente compresa nella tariffa per i genitori, pari a 251 franchi per figlio all’anno. La tariffa per i genitori è ora disciplinata nel capoverso 2, in due lettere. Scorporando questa deduzione dalla tariffa, diventa possibile ripartire la deduzione tra i genitori. Nel diritto vigente, la tariffa per i genitori può essere attribuita a un solo genitore.
Da una parte, conformemente alla lettera a la deduzione deve essere garantita a persone con figli minorenni o maggiorenni in formazione che vivono in comunione domestica e che possono far valere una deduzione per questi figli in base all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b. La ripartizione tra i genitori dipende dalla deduzione per i figli, quindi l’importo dedotto dall’ammontare dell’imposta è suddiviso a metà tra i genitori se anche la deduzione per i figli è al 50 per cento. I genitori con figli maggiorenni in formazione che possono far valere una deduzione del sostentamento non devono poter accedere alla deduzione dall’ammontare dell’imposta. In questi casi la deduzione deve essere attribuita per intero al genitore che può far valere la deduzione per i figli.
Dall’altro lato, conformemente alla lettera b devono poter accedere alla deduzione anche le persone che vivono con una persona bisognosa, alle quali è garantita la deduzione del sostentamento in base all’articolo 35 capoverso 1 lettera b.
L’ammontare dell’imposta è quindi ridotto di 251 franchi per ogni figlio opersona bisognosa.
Al capoverso 3 rimane immutata la disposizione secondo cui un’imposta annua inferiore a 25 franchi non viene riscossa.
Art. 37b cpv. 1, terzo periodo
Al capoverso 1, la disposizione sugli utili di liquidazione deve essere adattata alla tariffa unitaria facendo riferimento non più alle «tariffe», ma alla «tariffa» di cui all’articolo 36.
Art. 38 cpv. 2