Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

Al capoverso 2, anche la disposizione sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza deve essere adattata alla tariffa unitaria facendo riferimento non più alle «tariffe», ma alla «tariffa» di cui all’articolo 36.

Art. 39 cpv. 1

In base alla legge vigente, gli effetti della progressione a freddo sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Considerando che con l’imposizione individuale la deduzione dall’ammontare delle tasse è svincolato dalla tariffa, il capoverso 1 deve indicare gli oggetti dell’adeguamento della deduzione, perché altrimenti non è chiaro se la compensazione sia possibile in caso di rincaro. Generalmente l’importo compensato per la deduzione dall’ammontare dell’imposta è a una sola cifra, a differenza delle deduzioni dalla base di determinazione. Quindi la deduzione dall’ammontare dell’imposta non andrebbe arrotondata a 100 franchi, per eccesso o per difetto, bensì a 1 franco.

Art. 42

Questa disposizione tratta il calcolo del tempo nell’ambito della tassazione congiunta, in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio. Con l’imposizione individuale questa norma non è più applicabile e quindi deve essere abrogata.

Art. 83 cpv. 2

Con l’imposizione individuale questa norma non è più rilevante e quindi deve essere abrogata. In questo caso, il coniuge che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 è assoggettato all’imposta alla fonte, anche se l’altro coniuge ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio, perché ogni singola persona deve rispettare i requisiti per l’imposizione ordinaria o alla fonte per sé stessa.

Ne consegue che, con l’introduzione dell’imposizione individuale, qualcuno tra coloro che oggi sono assoggettati a imposizione ordinaria passerà all’imposta alla fonte. In questi casi, il datore di lavoro, in veste di debitore della prestazione imponibile, dovrebbe pertanto provvedere alla ritenuta dell’imposta alla fonte per i propri lavoratori.

Art. 85 cpv. 1, 2 e 3

Il capoverso 1 richiede unicamente l’adeguamento alla tariffa unitaria per le persone fisiche sostituendo il termine «tariffe» con «tariffa».

Il capoverso 2 indica le deduzioni di cui occorre tenere conto nelle tariffe per l’imposta alla fonte. In considerazione del fatto che la deduzione per la gestione di un’economia domestica e la deduzione per differenza di reddito nella variante 2 non rientrano nelle tariffe per l’imposta alla fonte (cfr. n. 3.1.10), occorre tenerle separate dalle deduzioni sociali che devono essere prese in considerazione. Anche questo punto dovrà essere esplicitato nella legge.

Visto che con l’introduzione dell’imposizione individuale decade la deduzione per i coniugi con doppio reddito, anche la norma corrispondente in riferimento all’imposta alla fonte, di cui al capoverso 3, può essere abrogata.