Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
Art. 89 cpv. 3
Le persone assoggettate all’imposta alla fonte vengono tassate retroattivamente secondo la procedura ordinaria ulteriore se il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale, oppure se dispongono di proventi non imponibili alla fonte (art. 89 cpv. 1 lett. a e b LIFD). In base al diritto vigente, la procedura ordinaria ulteriore si applica anche al coniuge non separato legalmente o di fatto che vive con una persona tassata secondo la stessa procedura (art. 89 cpv. 3 LIFD). L’introduzione dell’imposizione individuale comporta l’abrogazione di questa norma.
Art. 89a cpv. 2 e 3
Con l’imposizione individuale la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore non concerne più anche il coniuge. Il capoverso 2 deve quindi essere abrogato.
Ne consegue che anche l’incipit del capoverso 3 necessita di una riformulazione (sostituendo «essa» con «la richiesta») affinché il riferimento sia chiaro.
Art. 99a cpv. 1 lett. a
I non residenti (in particolare i lavoratori frontalieri) possono attualmente richiedere la tassazione ordinaria ulteriore se soddisfano la seguente condizione:
• la parte preponderante dei proventi mondiali del contribuente, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera.
Con l’imposizione individuale i proventi del coniuge non vengono più tenuti in considerazione, quindi questo passaggio può essere abrogato. Ciascuno deve soddisfare le condizioni previste dall’articolo 99a cpv. 1 LIFD, per sé e unicamente per i propri proventi.
Art. 113
Con l’introduzione dell’imposizione individuale è possibile abrogare l’articolo che concerne la situazione procedurale dei coniugi. Ciò significa che i coniugi esercitano i propri diritti e doveri procedurali individualmente come tutti gli altri contribuenti. Ciascuno deve sottoscrivere la propria dichiarazione d’imposta e decidere personalmente se avvalersi di rimedi giuridici, con effetti rivolti unicamente alla propria persona. Le comunicazioni delle autorità fiscali devono essere indirizzate alla singola persona.
Art. 114 cpv. 1
Con l’introduzione dell’imposizione individuale, ciascun coniuge deve poter esaminare unicamente gli atti che ha prodotto o firmato, al pari dei partner non coniugati. Il diritto reciproco di esaminare gli atti può quindi essere abrogato.
Con la variante 2 sussiste una dipendenza dei dossier, dovuta alla deduzione per differenza di reddito. Per calcolare quest’ultima è infatti indispensabile conoscere i proventi di entrambi i coniugi. Sicché in questo caso è necessario mantenere il diritto reciproco dei coniugi di esaminare gli atti (cfr. i n. 3.1.6.2 e 3.1.6.3).