Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine
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rilasciate le concessioni necessarie allo sfruttamento della forza idrica e concessi i diritti di espropriazione eventualmente necessari per tutti i progetti (procedura combinata). In tal modo si potrebbe c onsentire la realizzazione di progetti prioritari con un unico atto giuridico impugnabile. Non si tratta di una novità assoluta: in alcuni Cantoni questa procedura è già applicata per gli impianti idroelettrici, mentre per le centrali elettriche che interessano acque internazionali è prevista dal diritto federale (art. 7 e art. 62–62k della legge del 22 dicembre 19164 sull’utilizzazione delle forze idriche [LUFI]).
Poiché la competenza per la pianificazione e l’autorizzazione degli impianti corrispondenti verrebbe trasferita ai Cantoni, i Comuni d’ubicazione non avrebbero più la competenza in materia di pianificazione e autorizzazione dei progetti e quindi non sarebbero più autonomi in materia. Tuttavia, nel quadro dell’elaborazione della concezione per le energie rinnovabili e della successiva procedura del piano direttore che su questa poggia, essi vengono informati e consultati e possono partecipare (cfr. art. 4 LPT e art. 7 lett. a e 18 seg.
dell’ordinanza del 28 giugno 20005 sulla pianificazione del territorio [OPT]). Per semplificare la procedura occorre escludere la possibilità per i Comuni di impugnare direttamente le definizioni quale dato acquisito nei piani direttori, soprattutto alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale.6 Tuttavia i Comuni, analogamente ai proprietari fondiari e alle organizzazioni legittimate a ricorrere interessati, possono impugnare innanzi alle competenti autorità di ricorso le decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni in virtù delle prescrizioni nel piano direttore. Essi possono altresì richiedere a un tribunale un controllo pregiudiziale accessorio delle definizioni nei piani direttori. Nel contempo possono essere messe in discussione anche le indicazioni del Consiglio federale contenute nella concezione. In questo modo tutti i partecipanti hanno le medesime possibilità. L’impugnazione dell’approvazione cantonale dei piani deve avvenire attraverso
un’unica via ricorsuale al tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale [LTF]), che di regola è il tribunale amministrativo. La decisione del tribunale cantonale superiore deve poter essere impugnata innanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a e art. 86 cpv. 1 lett. a LTF).
La nuova concezione per le energie rinnovabili contribuisce a semplificare la giurisprudenza in questo ambito. Se le decisioni di pianificazione adottate in via discrezionale dal Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili sono messe in discussione nel quadro della procedura di approvazione dei piani mediante richiesta di un controllo pregiudiziale accessorio da parte di un tribunale, si può presumere che quest’ultimo non annullerà tali decisioni se non per motivi evidentemente validi, ma procederà con estrema cautela. In futuro dovranno essere evitate decisioni di rigetto come quella adottata dal Tribunale federale concernente l’ampliamento della diga del Grimsel (DTF 147 II 164).
Così facendo, per gli impianti idroelettrici ed eolici prioritari ai fini della transizione energetica si ottiene una procedura di pianificazione e autorizzazione estremamente efficace, che assicura contemporaneamente a tutti i partecipanti la necessaria protezione giuridica. Questa procedura semplificata garantisce ai richiedenti e agli investitori una determinata sicurezza degli investimenti che potenzierà le misure di promozione proposte dal Consiglio federale nella legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.8 Nel contempo restano garantiti i diritti di ricorso delle organizzazioni di protezione della natura e dell’ambiente.
La proposta di procedura per la realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti può essere sintetizzata come segue:
1. al fine di dare la priorità agli impianti idroelettrici ed eolici più importanti e idonei, che dal punto di vista procedurale sono assoggettati sostanzialmente al diritto cantonale, la Confederazione elabora una concezione per le energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 13 LPT. Così facendo questi impianti possono essere realizzati in una prospettiva nazionale. La concezione per le energie rinnovabili viene elaborata in collaborazione con i Cantoni, coinvolgendo i Comuni e le organizzazioni specializzate nonché la popolazione interessata. In vista delle successive procedure cantonali (procedura del piano direttore e procedura di approvazione dei piani concentrata) la concezione produce l’effetto di una pianificazione positiva riferita al progetto e all’ubicazione. Nell’elaborazione della concezione per le energie rinnovabili, il Consiglio federale utilizza come basi la Concezione energia eolica del 2020 e la
4 RS 721.80
5 RS 700.1
6Cfr. la sentenza da pubblicare 1C_644/2019, 1C_648/2019 del 4 febbraio 2021 consid. 2.4 (Grüningen ZH, Beschwerden gegen
den Beschluss des Zürcher Kantonsrats vom 28. Oktober 2019 betreffend den Deponiestandort Tägernauer Holz).
7 RS 173.110
8 Messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro c on le energie rinnovabili, FF 2021 1666 pag. 1.