Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine
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queste ubicazioni nei piani direttori cantonali. Secondo l’articolo 189 capoverso 4 Cost. (cfr. anche art. 86 cpv. 1 LTF) le indicazioni del Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili non sono impugnabili direttamente. L’impugnazione diretta delle definizioni nei piani direttori è espressamente esclusa ai sensi del capoverso 2. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale29, è necessario introdurre questa esclusione nella legge per garantire che vi sia una sola via ricorsuale aperta fino al Tribunale federale. Se non fosse prevista questa esclusione i Comuni che considerano violata la loro autonomia dal piano direttore cantonale potrebbero, a differenza dei privati e delle organizzazioni legittimate a ricorrere, impugnare direttamente la decisione del piano direttore riguardante la definizione dell’ubicazione di un impianto, il che dilaterebbe di molto i tempi della procedura. Tuttavia i Comuni possono impugnare le decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni in virtù delle prescrizioni nel piano direttore e, tra le altre cose, richiedere un controllo pregiudiziale accessorio. Inoltre, nell’ambito di una procedura di ricorso, possono richiedere a un tribunale un controllo pregiudiziale accessorio delle indicazioni inserite dal Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili. Infine nell’ambito della procedura del piano direttore vengono informati in maniera esauriente e consultati; possono così far valere efficacemente i loro interessi già in una fase iniziale, nel quadro della partecipazione prescritta dal diritto federale (cfr. art. 4 LPT, art. 10 cpv. 2 LPT e art. 7 lett. a e art. 18 seg. OPT).
Attraverso la presente revisione della legge sull’energia i Comuni non dovranno più svolgere le procedure onerose e impegnative concernenti gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili più importanti. Con l’introduzione della procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata essi non dispongono più di un’autonomia rilevante sul piano materiale.
Conformemente al capoverso 4 il Consiglio federale disciplina i termini per l’adattamento dei piani direttori cantonali.
Art. 14a Procedura cantonale di approvazione dei piani
In virtù del diritto federale, l’articolo 14a si applica solamente agli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, le cui ubicazioni sono definite nella concezione per le energie rinnovabili secondo l’articolo 9a. In base al capoverso 1, per la pianificazione e l’autorizzazione di questi impianti, le cui ubicazioni sono definite nel piano direttore cantonale, i Cantoni prevedono una procedura di approvazione dei piani concentrata. Le nuove norme di legge devono rispettare i principi di cui all’articolo 14a.
Pertanto, per gli impianti più importanti l’articolo 14a attua il principio di celerità delle procedure sancito dall’articolo 14 capoverso 1 LEne nel quadro di prescrizioni del diritto federale dettagliate e direttamente applicabili nel diritto cantonale. Per questi impianti, a differenza della più ampia disposizione quadro nell’articolo 14 capoverso 1 LEne, l’articolo 14a rappresenta una prescrizione speciale. Nella legislazione in materia di strade, alcuni Cantoni prevedono già una simile procedura di approvazione dei piani concentrata e basata su un coordinamento globale. Tuttavia, data la sua limitata competenza legislativa, la Confederazione può richiedere ai Cantoni l’applicazione di questa procedura soltanto nel caso degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti.
Al contrario, gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili assoggettati all’obbligo di piano direttore che non rientrano nella categoria degli impianti più importanti secondo l’articolo 9a, ma altrettanto importanti per l’approvvigionamento energetico del Paese, sono assoggettati al diritto procedurale previsto autonomamente dai Cantoni a tal fine e, di regola, anche all’obbligo di piano di utilizzazione. Attualmente per questo scopo, fuori dalle zone edificabili vengono perlopiù definite zone di utilizzazione speciali a livello comunale o cantonale, in base alle quali sono rilasciate le necessarie autorizzazioni.
Anche i Cantoni potrebbero prevedere di propria iniziativa per questi impianti una procedura di approvazione dei piani concentrata, celere e coordinata a livello globale. Secondo il diritto vigente, segnatamente l’articolo 14 capoverso 1 LEne, i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione rapide per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di impianti per l’impiego di energie rinnovabili e secondo l’articolo 10 capoverso 2 LEne provvedono, se necessario, affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.
Il capoverso 2 sancisce il contenuto dell’approvazione dei piani da rilasciare nel quadro della relativa procedura e nell’ambito della quale è regolamentato l’uso ammissibile del suolo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 LPT. Le pianificazioni di utilizzazione esistenti sono sostituite dall’approvazione dei piani. Inoltre, durante la
29 Cfr. la sentenza da pubblicare 1C_644/2019, 1C_648/2019 del 4 febbraio 2021 consid. 2.4 (Grüningen ZH, Beschwerden gegen den Beschluss des Zürcher Kantonsrats vom 28. Oktober 2019 betreffend den Deponiestandort Tägernauer Holz).