Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine

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è ammesso il ricorso contro l’approvazione dei piani direttamente al tribunale cantonale superiore che di regola corrisponde al tribunale amministrativo cantonale. Per accelerare la procedura è prevista una sola istanza di ricorso cantonale. La decisione del tribunale cantonale superiore deve poter essere impugnata innanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. a LTF).

Alla luce del motivo di esclusione di cui all’articolo 83 lettera w LTF deve essere chiarito che è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico contro sentenze dei tribunali cantonali superiori concernenti l’approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 14a. Tale chiarimento è necessario per garantire un’attuazione uniforme del diritto federale e la prevista celerità delle procedure.

Al fine di evitare decisioni di rigetto indesiderate, il capoverso 5 prevede che, per quanto possibile, le istanze di ricorso adottino una decisione con effetto riformatorio. Per lo stesso motivo, le autorità giudiziarie cui compete l’elaborazione delle decisioni di approvazione dei piani dovrebbero integrare i fatti nella misura consentita dalla legge e per quanto tecnicamente fattibile, possibilmente d’ufficio. Di regola i termini da loro ordinati nel quadro dell’istruzione della procedura non dovrebbero essere prorogati.

Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approvazione dei piani concentrata ai sensi dell’articolo 75a capoverso 1 si applicano per analogia, come diritto cantonale sussidiario, gli articoli 16–17 LIE. Occorre mettere mano, il prima possibile, alla pianificazione e all’autorizzazione degli impianti prioritari compresi nella concezione. Data l’urgenza di procedere alla costruzione e al potenziamento degli impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni non sono tollerabili ritardi.

La parte elettrica degli impianti per l’impiego di energie rinnovabili sottostà alla procedura di approvazione dei piani ai sensi degli articoli 16–17 LIE ed è gestita dalle autorità federali competenti al di fuori della procedura di approvazione dei piani di cui all’articolo 14a. La parte elettrica necessita di un’approvazione dei piani separata secondo il diritto federale32 ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LIE, con cui sono rilasciate tutte le relative autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 16 cpv. 3 LIE). Per questa parte degli impianti non sono necessarie autorizzazioni cantonali (art. 16 cpv. 4 LIE). La procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata, che tratta le questioni giuridiche in materia di costruzioni, pianificazione, espropriazione e diritto delle acque, deve essere coordinata dal punto di vista formale, materiale e temporale con la procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale ai sensi degli articoli 16–17 LIE.33

Articolo 75a Disposizioni transitorie della modifica del [data]

Secondo il capoverso 1, in assenza di disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approvazione dei piani concentrata (art. 14a), si applicano per analogia, come diritto cantonale sussidiario, gli articoli 16–17 LIE. Tuttavia, in alternativa e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali, gli Esecutivi cantonali possono disciplinare provvisoriamente la procedura di approvazione dei piani concentrata a livello di ordinanza. Questa competenza del governo cantonale è pertanto subordinata alla rapida presentazione di un disegno di legge al Parlamento. Questo tipo di prescrizioni introduttive temporanee, che considerano per quanto possibile le esigenze dei Cantoni, servono a rendere immediatamente operativo il diritto federale. La pianificazione e l’autorizzazione degli impianti elencati nella concezione per le energie rinnovabili devono essere avviate quanto prima.

Secondo il capoverso 2 sono assoggettati alla procedura cantonale di approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 14a tutti gli impianti indicati nella concezione per le energie rinnovabili per i quali le autorità cantonali competenti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPT non hanno ancora approvato il piano di utilizzazione riferito al progetto concreto necessario al progetto stesso o alla sua modifica (lett. a) oppure per i quali l’autorità di prima istanza non ha ancora rilasciato le necessarie autorizzazioni cantonali e comunali da coordinare con il piano di utilizzazione secondo l’articolo 25a capoverso 1 LPT (lett. b).

La pianificazione e l’autorizzazione degli impianti di cui al capoverso 2, fatto salvo il capoverso 3, devono essere effettuate senza limitazioni dopo la procedura di approvazione dei piani secondo l’articolo 14a. Tuttavia, secondo il capoverso 3 le pianificazioni di utilizzazione e le concessioni esistenti sono integrate in questa procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata, se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica della legge sull’energia risultano passate in giudicato e non è necessaria alcuna modifica.

Questa prescrizione garantisce, nell’interesse della sicurezza giuridica, della celerità delle procedure e della

32 Anche l’art. 6 della legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LimA; RS 721.101) prevede una procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale per gli impianti di accumulazione.

33 Cfr. in merito alle possibilità della procedura in questo coordinamento, Giovannini Michelangelo, in: Alain Griffel/Hans. U. Liniger/Heribert Rausch/Daniela Thurnherr (a cura di), Fachhandbuch öffentliches Baurecht, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2016, n. marg. 5227 segg.