Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine
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dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica del 13 dic embre 20219, come pure le basi metodologiche elaborate dalla Confederazione a sostegno dei Cantoni secondo l’articolo 11 della legge federale del 30 settembre 201610 sull’energia (LEne);
2. sulla base della concezione per le energie rinnovabili, vincolante per le autorità, per gli impianti più importanti in essa indicati i Cantoni effettuano, il più celermente possibile, le procedure del piano direttore relative alle ubicazioni;
3. per gli impianti più importanti indicati nella concezione per le energie rinnovabili i Cantoni prevedono una procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata prescritta dal diritto federale, nell’ambito della quale sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie (comprese le concessioni di diritti d’acqua nel caso degli impianti idroelettrici). Sempre nel quadro di questa procedura di approvazione dei piani deve essere conferito anche il diritto di espropriazione (procedura combinata). Infine va garantito il coordinamento con le necessarie autorizzazioni speciali e con i pareri delle autorità federali;
4. i soggetti legittimati a ricorrere devono poter richiedere al tribunale cantonale superiore (solitamente il tribunale amministrativo) e al Tribunale federale, attraverso un'unica via ricorsuale, l’esame delle decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni nel quadro del processo di pianificazione e autorizzazione suddiviso in tre livelli (1. concezione per le energie rinnovabili, 2. definizione nel piano direttore, 3. procedura di approvazione dei piani concentrata).
Il Consiglio federale ritiene che la procedura proposta consenta un notevole risparmio di tempo, a condizione che sia svolta in maniera accurata.
Nel contempo il presente avamprogetto intende potenziare l’impiego dell’energia solare negli edifici. Nei prossimi decenni la produzione di energia elettrica negli impianti fotovoltaici diventerà una colonna portante
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dell’approvvigionamento energetico della Svizzera. Nel messaggio del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, il Consiglio federale ha
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presentato alcune proposte per promuovere il potenziamento del fotovoltaico. Dal 2035 negli impianti fotovoltaici dovranno essere prodotti ogni anno almeno 14 TWh di energia elettrica, pari a oltre il 20 per cento dell’attuale consumo di elettricità e cinque volte la produzione attuale di elettricità negli impianti fotovoltaici. Per poter raggiungere l’obiettivo del Consiglio federale, dal 2021 al 2035 la produzione fotovoltaica dovrà aumentare di almeno 730 MW all’anno, ossia più del 50 per cento rispetto all’aumento di 475 MW registrato nel 2020. Nel settore degli edifici, è possibile realizzare perlopiù vicino ai centri di consumo impianti fotovoltaici economici, in modo rapido e in pratica senza ricorsi. Il potenziale delle superfici idonee corrisponde a una produzione annua di energia elettrica di 50 TWh sui tetti e di 17 TWh sulle facciate; la produzione potenziale cumulata è pertanto superiore di poco meno del 20 per cento rispetto all’attuale consumo annuo di energia elettrica in Svizzera. Inoltre gli impianti presenti nel parco edifici possono produrre energia elettrica d’inverno in modo relativamente conveniente, come ha indicato il Consiglio federale nel rapporto in adempimento del postulato 19.4157 «Produzione di energia elettrica in inverno grazie al fotovoltaico».
Al fine di migliorare le condizioni quadro per lo sviluppo del fotovoltaico negli edifici, il present e avamprogetto prevede le modifiche seguenti:
1. i proprietari devono beneficiare di sgravi fiscali, ossia la possibilità di detrarre nella dichiarazione d’imposta i costi per la realizzazione degli impianti solari anche nelle nuove costruzioni. La legge federale
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del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) devono essere modificate di conseguenza. Questo sgravio fiscale integra le misure d’incentivazione finanziaria esistenti;
2. inoltre la procedura di annuncio per gli impianti solari realizzati sui tetti, che in molti casi sostituisce la procedura di autorizzazione edilizia, deve essere estesa anche agli impianti realizzati sulle facciate. A tal fine occorre modificare la norma nell’articolo 18a LPT, affermatasi per gli impianti solari sui tetti.
9 Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica del 13 d icembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica).
10 RS 730.0
11 FF 2021 1666
12 www.bundesrat.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.
13 RS 642.11
14 RS 642.14