Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine
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riduzione dell’onere, che le pianificazioni di utilizzazione e le concessioni esistenti, passate in giudicato e non in relazione al singolo progetto, che costituiscono una base legittima per un impianto nuovo o un impianto da modificare, possano essere utilizzate nel quadro della procedura di approvazione dei piani secondo l’articolo 14a e non debbano essere rielaborate ex novo.
Modifica di altri atti normativi
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) e legge federale del 14 di-
cembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei Comuni (LAID)
Articolo 32 LIFD / articolo 9 LAID
L’attuale prassi fiscale in tutti i Cantoni, eccetto Lucerna, prevede la possibilità per i privati di detrarre nella dichiarazione d'imposta, come costi di manutenzione dell’immobile, gli investimenti negli impianti solari realizzati nelle costruzioni esistenti. I criteri che differenziano una costruzione nuova da una costruzione esistente variano da Cantone a Cantone. Di regola un impianto solare s’intende realizzato su una costruzione esistente se questa ha almeno cinque anni.
Con la modifica della LIFD e della LAID questa possibilità di detrazione è estesa anche agli impianti solari realizzati sugli edifici nuovi, al fine di non creare svantaggi finanziari per i proprietari. In tal modo si può evitare una realizzazione tardiva degli impianti solari (nel quadro di un rinnovamento), come spesso accade per l’ottimizzazione fiscale. La nuova possibilità di detrazione rende irrilevante la questione degli anni trascorsi i quali una costruzione non è più considerata nuova.
Si presume che ogni anno potrebbero essere dotati di impianti solari circa 6 000 nuovi edifici residenziali. Nel 2020 i costi medi di realizzazione degli impianti fotovoltaici nel settore abitativo si sono attestati a circa 27 000 franchi con una potenza media di 13 kW. Il volume degli investimenti è stato quindi di 162 milioni di franchi all’anno. Ipotizzando un’aliquota marginale media del 20–25 per cento si prevede una diminuzione complessiva delle entrate delle amministrazioni pubbliche da 32 a 40 milioni di franchi (senza considerare eventuali modifiche nei comportamenti). Circa il 30 per cento di questa somma riguarderebbe l’imposta federale diretta e il 70 per cento le imposte cantonali e comunali.
Questa modifica tiene conto in parte anche della mozione 19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico» depositata il 26 settembre 2021 da Bourgeois Jacques e accolta il 23 settembre 2021 dal Consiglio nazionale in qualità di camera prioritaria.
Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio
Articolo 18a
La norma contenuta nell’articolo 18a LPT, ormai affermata, secondo cui nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell’autorizzazione edilizia di cui all’articolo 22 capoverso 1 LPT, bensì devono essere unicamente annunciati all’autorità competente, va estesa anche agli impianti solari installati sulle facciate. Inoltre il Consiglio federale stabilirà le condizioni in presenza delle quali un impianto solare può essere considerato «sufficientemente adattato». Il diritto vigente sancisce inoltre come il diritto cantonale possa prevedere l’obbligo dell’autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette (art. 18a cpv. 2 lett. b LPT). Gli impianti solari, infine, nell’ambito di monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all’obbligo di autorizzazione edilizia (art. 18a cpv. 3 LPT).
Nel contempo questa modifica risponde alla mozione 21.3518 «Meno burocrazia per nuovi impianti solari. Estendere la procedura di annuncio» presentata dal consigliere nazionale Cattaneo Rocco il 4 maggio 2021. L’11 agosto 2021 il Consiglio federale si è espresso a favore della mozione e il 1° ottobre 2021 il Consiglio nazionale, in qualità di camera prioritaria, ha deciso di accoglierla.
Legge federale del 22 dicembre 191634 sull’utilizzazione delle forze idriche
Art. 60
Le concessioni di diritti d’acqua per gli impianti idroelettrici importanti di grandi dimensioni sono rilasciate secondo l’articolo 14a dall’autorità cantonale preposta all’approvazione dei piani nel quadro della relativa procedura. Il rilascio della concessione deve essere esplicitamente indicato nell’approvazione dei piani.
34 RS 721.80