Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine

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Oltre alle deduzioni fiscali per gli investimenti a favore dell’energia solare, il Consiglio federale ha esaminato l’eventualità di introdurre un obbligo per l’impiego dell’energia solare sulle nuove costruzioni idonee. È richiesto dalla mozione 19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico», accolta a larga maggioranza dal Consiglio nazionale. I Cantoni potranno comunque prevedere deroghe all’obbligo.

Il Consiglio federale ha deciso di non introdurre un obbligo in tal senso. È però interessato a sapere, nel quadro della consultazione, se l’obbligo di impiego dell’energia solare sui tetti idonei delle nuove costruzioni chiesto dall’autore della mozione, unito alle deduzioni fiscali proposte, verrà accolto favorevolmente dai partecipanti alla consultazione.

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Legge sull’energia

Art. 9a Concezione per le energie rinnovabili

Per ragioni di costituzionalità, la concezione elaborata dalla Confederazione secondo il capoverso 1 riguarda esclusivamente gli impianti per l’impiego della forza idrica e dell’energia eolica determinanti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo della legge sull’energia. Conformemente al capoverso 2 nella concezione per le energie rinnovabili sono indicate le ubicazioni degli impianti più importanti.

Le concezioni ai sensi dell’articolo 13 LPT sono uno strumento di pianificazione del territorio e fungono da fondamenti per adempiere i compiti d’incidenza territoriale della Confederazione e per il loro coordinamento con i Cantoni. Esse contengono obiettivi in una prospettiva nazionale e richiedono un coordinamento globale e trasversale15. La base costituzionale è data dall’articolo 75 della Costituzione federale16 (Cost.). La pianificazione del territorio è finalizzata anche all’attuazione della politica energetica della Confederazione sancita dall’articolo 89 Cost. La concezione per le energie rinnovabili serve a promuovere in maniera efficace l’attuazione di questo compito della Confederazione. Essa contribuisce in modo determinante a garantire un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico della Svizzera (cfr. art. 89 cpv. 1 Cost.). Fornisce inoltre una panoramica a livello nazionale sulle ubicazioni degli impianti idroelettrici e eolici più importanti.

La concezione per le energie rinnovabili non ha il carattere di un piano settoriale. I piani settoriali sono redatti per gli ambiti in cui la Confederazione dispone di una competenza generale: non è il caso degli impianti per l’impiego di energie rinnovabili, i quali, dal punto di vista del diritto procedurale, necessitano perlopiù di autorizzazioni cantonali. Nell’ambito della politica energetica (art. 89 Cost.)17, della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.)18 e dell’utilizzazione delle acque (art. 76 Cost.) la Confederazione dispone solo di una competenza legislativa parziale (competenza di emanare una legislazione quadro). Per esempio nell’ambito dell’utilizzazione delle acque la decisione circa il rilascio di concessioni di diritti d’acqua spetta ai Cantoni (art. 76 cpv. 4 Cost.; DTF 103 Ia 329 consid. 8) che, tuttavia, devono rispettare le prescrizioni quadro della LUFI (art. 60–62k LUFI). In questi ambiti specifici si applicano le concezioni secondo l’articolo 13 LPT. Ne è un esempio la Concezione energia eolica del 2020 che, secondo il Consiglio federale, dovrà essere integrata come base nella concezione per le energie rinnovabili proposta.19

Come il piano settoriale, anche la concezione per le energie rinnovabili è costituita da due parti: la parte generale (parte programmatica) e la parte speciale (schede di coordinamento). La parte generale contiene gli obiettivi, i principi e le priorità della Confederazione per la realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti e le basi necessarie a definire le ubicazioni idonee a tal fine. Queste basi servono a valutare, coinvolgendo le autorità preposte, se un impianto è presumibilmente conforme alle prescrizioni federali e cantonali. Nella parte relativa alle schede di coordinamento sono definite, coinvolgendo le autorità preposte, le ubicazioni degli impianti ai sensi dell’articolo 9a. Questa indicazione a livello di concezione è necessaria perché per questi impianti (e solo per questi), lo scopo principale della presente proposta di revisione in virtù del diritto federale consiste nell’introduzione di una speciale procedura di approvazione dei piani celere e

15 Jeannerat/Bühlmann, Praxiskommentar LPT: Richtplan- und Sachplanung, Interessenabwägung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2019, articolo 13 n. marg. 20.

16 RS 101

17 Cfr. Jäger Christoph/Schläppi Andrea, Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Artikel 10 EnG, parere giuridico per l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2020, n. marg. 13 segg.

18 Cfr. FF 1997 I 212; Griffel Alain, Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, parere giuridico per l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2017; Häfelin/Haller/Keller Thurnherr, Schweizer isches Bundesstaatsrecht, 10a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 1087 segg.

19 Cfr. in merito Jeannerat/Bühlmann, Praxiskommentar RPG: Richtplan- und Sachplanung, Interessenabwägung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2019, articolo 13 n. marg. 21 segg.