Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
importanti ai fini dell’attuazione della Strategia energetica 2050. Va elaborata una concezione, in base all’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, in cui sono indicate le ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti e che funga da prescrizione per i piani direttori cantonali. Inoltre per attuare le norme in materia di pianificazione e autorizzazione degli impianti più im portanti, ai Cantoni deve essere prescritta una procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata, comprendente tutte le autorizzazioni necessarie, incluso il diritto di espropriazione e, per gli impianti idroelettrici, le concessioni di diritto delle acque. Così facendo si evita la suddivisione in più fasi temporali di un progetto e la possibilità che in ogni singola fase si possa presentare ricorso fino al Tribunale federale. Il chiarimento di tutte le eventuali questioni legali deve avvenire attraverso una sola via ricorsuale.
Con questo progetto si intende inoltre sviluppare l’impiego dell’energia solare negli edifici, estendendo la procedura di annuncio prevista per gli impianti solari realizzati sui tetti anche agli impianti solari realizzati sulle facciate. Inoltre, si prevedono deduzioni fiscali per gli investimenti a favore di impianti solari sulle nuove costruzioni.
Rapporto esplicativo
1 Necessità di prescrizioni di diritto federale per il diritto cantonale
Per garantire l’attuazione della Strategia energetica 2050 e la sicurezza dell’approvvigionamento sono necessarie modifiche di legge. Il Consiglio federale propone pertanto di prescrivere ai Cantoni norme in materia di pianificazione e autorizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti volte a uniformare e coordinare globalmente, a livello materiale e formale, le loro procedure di pianificazione e autorizzazione. Ciò consentirà una rapida realizzazione degli impianti particolarmente rilevanti per l’attuazione della Strategia energetica 2050. Inoltre, grazie a incentivi fiscali sarà maggiormente sfruttato il potenziale del fotovoltaico.
Al Parlamento sono state presentate due mozioni di analogo tenore:
le modifiche proposte concernenti l’energia idroelettrica ed eolica si ricollegano alla mozione CAPTE-N del 27 ottobre 2020 (20.4268 «Aumentare la sicurezza di pianificazione per progetti relativi agli impianti di interesse nazionale per l'impiego di energie rinnovabili») adottata dal Consiglio nazionale il 3 giugno 2021. La mozione mira a una forte riduzione della durata delle procedure, attualmente eccessiva. Il Consiglio federale ha respinto la mozione a causa di dubbi circa la costituzionalità. Tuttavia il DATEC ha commissionato uno studio giuridico1 per capire in che modo la Confederazione possa assumere un ruolo più attivo nella pianificazione degli impianti di produzione di energia importanti, rispettando la ripartizione federalistica delle competenze e quindi in conformità della Costituzione federale. Nell’ambito dello studio sono state avanzate proposte concrete per la realizzazione rapida di progetti per l’impiego delle energie rinnovabili.2
Con la mozione Bourgeois del 26 settembre 2019 (19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico») si chiede al Consiglio federale di fare in modo, in collaborazione con i Cantoni, che su tutti i tetti delle nuove costruzioni siano installati, sulle superfici ben orientate, pannelli solari invece delle tradizionali tegole. Inoltre si auspicano alcune modifiche del diritto fiscale. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 23 settembre 2021 con 191 voti favorevoli e 1 contrario.
2 Punti essenziali del progetto
Le procedure cantonali di pianificazione e autorizzazione, attualmente complesse, devono essere coordinate in modo globale, semplificate e snellite attraverso ulteriori prescrizioni di diritto federale. Il Consiglio federale ritiene che gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti debbano essere definiti e descritti nella concezione per le energie rinnovabili. A tal fine i Cantoni devono introdurre una procedura di approvazione dei piani concentrata, in cui sia stabilito l’uso ammissibile del suolo (cfr. art. 14 cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio [LPT]), che includa l’autorizzazione edilizia (art. 22 LPT) e tutte le autorizzazioni speciali disciplinate dal diritto federale (p. es. le autorizzazioni per il dissodamento e in materia di diritto sulla protezione delle acque), il cui rilascio compete ai Cantoni. Inoltre, durante questa procedura sono
1 Heinz Aemisegger/Arnold Marti , studio giuridico «Energiewende – Vereinfachung der Planung für Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien» del 27 ottobre 2021, destinato ad UFE, ARE e UFAM.
2 Cfr. anche n. 2 della Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica del 13 dicembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica).
3 RS 700