Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine

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Art. 10a Definizione quale dato acquisito nei piani direttori secondo la concezione per le energie rinnovabili

Secondo il capoverso 1 i Cantoni definiscono nei loro piani direttori, tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili, le ubicazioni per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, coinvolgendo le autorità preposte. Le informazioni preliminari e i risultati intermedi non rispettano questa prescrizione. Questo obbligo di definizione nel piano direttore vale inoltre per gli impianti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente (art. 8 cpv. 2 LPT) non inclusi nella concezione per le energie rinnovabili. Risultano necessari e importanti per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera anche gli impianti assoggettati all’obbligo del piano direttore, ma non compresi nella categoria degli impianti più importanti secondo l’articolo 9a; anch’essi devono essere sviluppati, progettati e autorizzati con estrema urgenza (cfr. art. 14 cpv. 1 LEne). Per questi impianti, tuttavia, non è applicabile la procedura secondo l’articolo 10a.

In riferimento agli impianti in essa elencati, assoggettati perlopiù al diritto procedurale cantonale ai sensi dell’articolo 9a, la concezione per le energie rinnovabili non ha il carattere di piano settoriale, né di piano direttore e nemmeno di piano di utilizzazione. I singoli progetti compresi nella concezione per le energie rinnovabili devono essere piuttosto analizzati in modo accurato dai Cantoni nel quadro della procedura del piano direttore tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili e sottoposti a una ponderazione degli interessi globale, approfondita e conforme al relativo grado di pianificazione secondo l’articolo 3 OPT. Se tale ponderazione risulta a favore del progetto, la relativa ubicazione viene definita nel piano direttore cantonale coinvolgendo le autorità preposte e nel piano di utilizzazione sono inserite le necessarie disposizioni. Se, al contrario, dalla ponderazione degli interessi emerge che la concezione per le energie rinnovabili non può essere attuata come previsto per uno degli impianti in essa elencati, i Cantoni lo indicano nei loro piani direttori conformemente al capoverso 2.

Se si delinea un ritardo nelle definizioni quale dato acquisito nel piano direttore, ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LPT in combinato disposto con l’articolo 12 OPT gli uffici federali, in particolare l’Ufficio federale dell’energia e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, possono richiedere attraverso il dipartimento l’adattamento del piano direttore cantonale. I titolari di progetti di impianti idroelettrici ed eolici assoggettati all’obbligo del piano direttore, le cui domande non vengono trattate in tempo utile nell’ambito della procedura del piano direttore o la cui definizione nel piano direttore è indebitamente respinta, possono contestare le corrispondenti lacune ai citati uffici federali.

Se il progetto riguarda uno degli impianti più importanti secondo l’articolo 9a, in base alla definizione dell’ubicazione risultante nel piano direttore cantonale deve essere assoggettato alla procedura di approvazione dei piani concentrata prevista dall’articolo 14a che svolge la funzione sia di pianificazione dell’utilizzazione sia di rilascio dell’autorizzazione.

Le ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti indicate nella concezione per le energie rinnovabili possono essere messe in discussione nell’ambito della procedura cantonale di approvazione dei piani chiedendo un controllo pregiudiziale accessorio da parte di un tribunale. Lo stesso vale per la definizione di