Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 17 pagine
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procedura sono rilasciate tutte le autorizzazioni e le concessioni di competenza del Cantone per un determinato progetto e concessi i diritti di espropriazione necessari alla realizzazione del progetto (procedura combinata). Le citate autorizzazioni comprendono anche le autorizzazioni speciali disciplinate dal diritto federale (ad es. le autorizzazioni per il dissodamento, in materia di diritto sulla protezione delle acque), il cui rilascio compete ai Cantoni; queste devono perlomeno essere menzionate esplicitamente nella motivazione dell’approvazione dei piani.
La procedura di pianificazione e di autorizzazione per gli impianti idroelettrici o eolici non deve essere suddivisa in fasi temporalmente separate, ossia articolata in piano di utilizzazione e procedure concernenti permesso di costruzione, autorizzazione speciale, espropriazione, concessione e urbanizzazione. Suddividendo la procedura in più fasi, infatti, aumenta il rischio di violare l’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 25a LPT e la necessaria ponderazione globale degli interessi (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LPT e art. 3 OPT). In passato questa procedura suddivisa in più fasi, e la conseguente violazione delle citate disposizioni del diritto federale, ha condotto a svariate decisioni di rigetto indesiderate con conseguenze negative per i richiedenti e gli investitori. Inoltre, in caso di progetti controversi, solitamente la suddivisione in fasi della procedura dilata i tempi dell’intera procedura di pianificazione dell’utilizzazione e di autorizzazione, poiché il risultato della decisione di ogni fase è assoggettato a una propria procedura di ricorso interna al Cantone. Per queste ragioni, la procedura suddivisa in più fasi non si è affermata. Al contrario, la procedura di approvazione dei piani concentrata in un’unica fase di attuazione risolve la problematica descritta in modo mirato, efficace e conforme al diritto federale.
L’inserimento nella concezione per le energie rinnovabili dell’ubicazione di un impianto e la conseguente definizione nel piano direttore cantonale offrono ai richiedenti e agli investitori una maggiore sicurezza della realizzazione rispetto alla situazione attuale. La definizione dell’ubicazione nel piano direttore, e le relative indicazioni nel piano direttore per la procedura di approvazione dei piani determinano in maniera decisiva l’ulteriore procedura di pianificazione e autorizzazione degli impianti. Tuttavia, analogamente alle indicazioni nella concezione per le energie rinnovabili, anch’esse devono poter essere messe in discussione mediante richiesta di controllo pregiudiziale accessorio nell’ambito della procedura di ricorso contro l’approvazione dei piani. In linea di principio, dal punto di vista materiale le autorità giudiziarie procedono con estrema cautela. In caso invece di manchevolezze formali, ossia concernenti il diritto procedurale (negazione del diritto di essere sentiti, negazione delle possibilità di partecipazione prescritte dalla legge)30 il rischio che intervengano i tribunali è maggiore. Pertanto devono essere evitati errori di questo genere che nell’ambito dei procedimenti giudiziari possono essere eliminati in misura estremamente limitata. A tal fine può contribuire notevolmente la procedura cantonale di approvazione dei piani basata sul coordinamento globale.
In questo contesto si rimanda inoltre al progetto di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (revisione della legge sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico), dove il Consiglio federale propone un potenziamento delle misure di incentivazione, in particolare contributi di progettazione per gli impianti idroelettrici ed eolici. Tali contributi fino al 40 per cento dei costi di progettazione, concorrono a ridurre il rischio connesso alla realizzazione di tali impianti.
La procedura cantonale di approvazione dei piani prevista dal diritto federale nell’articolo 14a è svolta in adempimento di un compito federale, poiché solitamente riguarda progetti ubicati al di fuori delle zone edificabili. Questi, infatti, necessitano di autorizzazioni disciplinate dal diritto federale, in particolare in materia ambientale, e prevedono l’erogazione di sussidi federali. Pertanto, nel quadro della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti elencati nella concezione per le energie rinnovabili e riguardanti un inventario federale ai sensi dell’articolo 5 LPN, è necessaria una «perizia» alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), se sono soddisfatti i requisiti della perizia obbligatoria secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN. In caso di dubbio circa il coinvolgimento della CFNP, decide il servizio cantonale di cui all’articolo 25 capoverso 2 LPN (art. 7 cpv. 1 LPN).
Ai sensi del capoverso 3 l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani è il governo cantonale. Tuttavia esso deve avere la possibilità di delegare tale competenza a livello di ordinanza a un servizio amministrativo cantonale.
Dopo lo svolgimento della procedura di opposizione necessaria a garantire il diritto di essere sentiti (cfr. art. 16f della legge del 24 giugno 190231 sugli impianti elettrici [LIE]) viene decisa l’approvazione dei piani. Ai sensi del capoverso 5, per ragioni di efficienza procedurale, conformemente all’articolo 86 capoverso 2 LTF
30 Cfr. p. es. DTF 147 II 319 Sainte-Croix VD, Windenergiepark.
31 RS 734.0