Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
Saranno esentati da questa prescrizione i costruttori svizzeri di piccole serie e soprattutto di veicoli comunali con velocità massima per costruzione di 45 km/h. Con piccole serie si intendono i tipi di veicoli per i quali vengono prodotte al massimo 100 unità all’anno. I costi per equipaggiarle sarebbero sproporzionati e, considerato il numero marginale dei veicoli prodotti, la deroga non inciderà sulla sicurezza stradale. Tra l’altro, gli incidenti dei veicoli con velocità massima di 45 km/h sono meno gravi.
I dati registrati riguardano parametri legati all’incidente e possono essere estratti solo da chi ha accesso fisico al veicolo, ovvero chi è in possesso della chiave. I dettagli concernenti l’acquisizione dei dati e le finalità di trattamento consentite sono espressamente disciplinati nell’articolo 102a P-OETV e si fondano esclusivamente sulla legislazione federale sulla protezione dei dati. I rimandi alla normativa UE sulla protezione dei dati contenuti nelle prescrizioni tecniche non sono applicati.
1.3 Sicurezza degli autobus in caso di incendio e ribaltamento
Situazione iniziale
Nell’UE, dal 9 novembre 2017, per l’immatricolazione di determinati veicoli delle categorie M2 e M3 (autobus) che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 663 è necessaria una prova di resistenza della carrozzeria in caso di ribaltamento. A partire da quella data, i veicoli omologati secondo la normativa europea e importati in Svizzera dispongono di tale prova, per quanto finora non fosse richiesta dalle prescrizioni tecniche nazionali.
Nell’UE i materiali interni di determinati veicoli di categoria M3 (autobus con peso totale superiore a 5 t) sottostanno ai requisiti prescritti dal regolamento UNECE n. 1184 in merito al loro comportamento di combustione (infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione). Considerando che dal 29 ottobre 2010 i veicoli omologati nell’UE devono disporre di una prova corrispondente per poter essere immatricolati, i veicoli importati in Svizzera con approvazione generale UE soddisfano questi requisiti. In materia di protezione antincendio, le prescrizioni nazionali svizzere vigenti richiedono solo i dispositivi previsti dal regolamento UNECE n. 1075 (sistemi di rilevamento degli incendi montati sul veicolo, sistemi di spegnimento), ma non i requisiti sul comportamento di combustione dei materiali di costruzione del veicolo.
Per l’immatricolazione in Svizzera o il rilascio di un’omologazione svizzera si possono applicare i requisiti tecnici previsti dal diritto europeo o da quello nazionale (art. 36a cpv. 1 OETV6). In quest’ultimo caso, i veicoli in questione non devono pertanto soddisfare i requisiti citati relativi alla carrozzeria e al comportamento di combustione.
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
Le prescrizioni internazionali di cui ai regolamenti UNECE n. 667 e 1188 diventeranno obbligatorie anche all’interno della normativa nazionale. Di conseguenza, anche i veicoli costruiti secondo le prescrizioni nazionali dovranno presentare gli stessi standard di sicurezza in termini di carrozzeria e comportamento di combustione dei materiali interni di quelli europei.
Per i veicoli nuovi già prodotti o importati in Svizzera secondo il vigente diritto nazionale prima della data di entrata in vigore della nuova normativa è prevista una disposizione transitoria per consentirne la prima messa in circolazione anche senza omologazione generale UE.
3 Regolamento UNECE n. 66 del 1° dicembre 1986 sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di autobus per quanto concerne la resistenza meccanica della loro sovrastruttura; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 19 agosto 2010 (Add.65 Rev.1 Emend.2).
4 Regolamento UNECE n. 118 del 6 aprile 2005 sulle disposizioni uniformi relative al comportamento alla combustione e/o l’impermeabilità a carburanti e lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di talune categorie di veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.117 Rev.3).
5 Regolamento UNECE n. 107 del 18 giugno 1998 sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie M e M per quanto 2 concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 09, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.106 Rev.9).
6 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV, RS 741.41.
7 Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.3, «Situazione iniziale».
8 Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.3, «Situazione iniziale». 8/46 ASTRA-D-9B893401/507