Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
2018/85817, la definizione specifica di «semirimorchio» (art. 3 pt. 33) non contempla più l’indicazione «non semovente», ancora presente invece nella definizione generale di «rimorchio» (art. 3 pt. 17). La definizione di rimorchio agricolo e forestale (categorie R e S) conforme al regolamento (UE) 167/201318 non vieta un dispositivo di propulsione. Di conseguenza, per lavori in terreni impraticabili si fa ricorso ad assi motori che sono tuttavia alimentati con l’energia del veicolo trattore.
I rimorchi con dispositivi di propulsione elettrica ausiliari possono contribuire a ridurre le emissioni di CO2 assistendo quelli convenzionali dei rispettivi veicoli trattori. Al momento sono in corso diverse attività di ricerca riguardo alla propulsione dei rimorchi, in particolare nell’ambito dei veicoli commerciali pesanti. Si prevedono future norme internazionali in materia.
Per i rimorchi trainati da biciclette e ciclomotori si applicano soltanto i requisiti stabiliti dall’articolo 210 OETV e dall’articolo 68 dell’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)19, mentre non sono finora disponibili norme valide a livello internazionale. Di recente, nei Paesi confinanti, sono disponibili rimorchi elettrici anche per biciclette e ciclomotori, il cui impiego interessa particolarmente i rappresentanti della logistica urbana svizzera. L’assenza di norme in materia solleva dei dubbi su quali siano le specifiche tecniche necessarie per un uso corretto di tali rimorchi sulle strade pubbliche.
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
La nuova normativa proposta non include più i dispositivi di propulsione nella definizione di rimorchio (art. 19 cpv. 1 OETV). Al momento non esistono disposizioni tecniche relative alla propulsione dei rimorchi, ma a livello internazionale si attendono norme legate soprattutto all’impegno a favore della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali pesanti. Una volta che nell’UE i rimorchi dotati di motore elettrico ausiliario saranno omologati, la definizione svizzera di rimorchio non potrà vietare la propulsione, pena l’impossibilità di immatricolare i rimorchi europei in Svizzera. Nell’ottica di armonizzare i requisiti tecnici dei veicoli con quelli europei occorre evitare disposizioni nazionali divergenti dal diritto internazionale. Le prescrizioni nazionali mantengono dunque invariato il divieto di propulsione per i rimorchi (art. 189 cpv. 8. P-OETV). Tali sistemi di propulsione dovranno soddisfare eventuali futuri requisiti definiti nell’UE (art. 36 cpv. 1 OETV).
La possibilità di consentire in futuro i rimorchi motorizzati per biciclette e ciclomotori sarà chiarita in un secondo momento nel quadro dell’attuazione delle conclusioni risultanti dal rapporto del Consiglio federale del 10 dicembre 202120 in adempimento del postulato Burkart (18.4291 Mobilità lenta. Necessità di una visione d’insieme). Per ora rimangono vietati (art. 210 cpv. 6 P-OETV) per via della mancanza di norme nazionali e internazionali e delle questioni in sospeso relative alla sicurezza (pesi, freni, dimensioni, velocità, ecc.).
1.8 Peso rimorchiabile per quadricicli leggeri a motore e quadricicli a motore con cingoli
Situazione iniziale
I cosiddetti quad (quadricicli leggeri a motore e quadricicli a motore) possono essere dotati di cingoli. Come per le ruote motrici, secondo l’articolo 136 capoverso 3 OETV il peso rimorchiabile (nel testo vigente carico rimorchiato) non deve superare il 50 per cento del peso determinante in base alla classificazione nella categoria (peso in ordine di marcia, cioè peso a vuoto senza i 75 kg di un conducente generico, eventuali accessori speciali e il peso della batteria in caso di propulsione elettrica). Veicoli cingolati paragonabili sono le motoslitte, che tuttavia non sono soggette a limiti per i pesi
17Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.
18Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/519, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42.
19 RS 741.11.
20 Aires de circulation pour la mobilité douce – Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats 18.4291 Burkart du 14 décembre 2018 et 15.4038 Candinas du 25 septembre 2015 (in francese e tedesco); consultabile su: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Postulato > 18.4291 Mobilità lenta. Necessità di una visione d’insieme. 11/46 ASTRA-D-9B893401/507