Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

1.4 Prescrizioni tecniche per i sistemi di automazione dei veicoli

Situazione iniziale

Con il nuovo regolamento sulla sicurezza generale (UE) 2019/21449, l’UE ha stabilito i requisiti tecnici per i sistemi di automazione di automobili, autofurgoni, autobus, autocarri e trattori a sella, che sono tecnicamente in grado di assumere in ogni momento tutte le attività di guida del conducente, almeno a determinate condizioni.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Le prescrizioni tecniche europee sulla sicurezza dei sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo saranno introdotte in Svizzera contemporaneamente all’UE. Si tratta di norme che di per sé non sollevano il conducente dall’obbligo di mantenere la padronanza del veicolo. Nella revisione parziale della legge sulla circolazione stradale10 (LCStr) in corso si concede al Consiglio federale la competenza di disciplinare a quali condizioni e in che misura la persona alla guida è esentata dall’obbligo di controllo. Solo quando la guida autonoma sarà ammessa dalla LCStr e dalle norme svizzere sulla circolazione tali sistemi potranno essere utilizzati. L’armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere con i regolamenti internazionali è particolarmente importante per il traffico transfrontaliero. L’UE coordina le sue prescrizioni con i corrispondenti regolamenti internazionali dell’ONU in materia. La legge federale del 6 ottobre 199511 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) richiede che le prescrizioni tecniche nazionali siano compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Con l’introduzione dei requisiti di sistema europei parallelamente all’UE, l’industria automobilistica svizzera ottiene sicurezza giuridica su quali sistemi tecnici potranno essere impiegati per la guida autonoma una volta attuata la revisione parziale della LCStr in corso.

I veicoli dotati di tecnologie di automazione importati, non destinati al mercato UE o privi delle prove richieste dai regolamenti UNECE in materia, soddisfano appena i requisiti europei. Gli oneri economici per renderli immatricolabili sarebbero sproporzionati, soprattutto per i sistemi prodotti per il mercato statunitense. Rimangono ammesse senza variazioni le importazioni dirette (ad es. dai vari Paesi dell’UE) di veicoli destinati al mercato europeo e opportunamente omologati prodotti in tutto il mondo.

1.5 Pneumatici per rimorchi

Situazione iniziale

In linea di principio, devono essere montati pneumatici adatti alla velocità massima per costruzione del veicolo (art. 58 cpv. 2 OETV), ad eccezione dei rimorchi, per i quali in base al diritto vigente sono sufficienti pneumatici progettati per una velocità di 100 km/h (art. 187 cpv. 1 OETV). Per i rimorchi la cui velocità massima è limitata, come anche per quelli trainati soltanto da veicoli a motore con velocità massima limitata, sono sufficienti pneumatici adatti alla velocità massima autorizzata (art. 187 cpv. 2 OETV). Poiché all’estero è ammesso superare i 100 km/h con i rimorchi e, ad esempio, i veicoli commerciali pesanti aventi una velocità massima limitata a 80 km/h possono raggiungere al massimo 89 km/h grazie alla tolleranza ammessa per il loro limitatore di velocità, sussiste il rischio che i veicoli circolino a velocità inadeguate per gli pneumatici. La normativa esistente non è chiara né oggettiva e necessita dunque di alcune precisazioni.

Con il nuovo regolamento sulla sicurezza generale (UE) 2019/214412, l’UE introduce l’obbligo di sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici per i rimorchi pesanti delle categorie O3 e O4 (rimorchi per autoveicoli con peso totale superiore a 3,5 t).

9 Cfr. nota a piè di pagina al n.1, «Situazione iniziale».

10 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Oggetti del Consiglio federale > Revisioni legislative > DATEC > 21.080 Legge federale sulla circolazione stradale. Modifica. Messaggio consultabile su: www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale > Edizioni del Foglio federale > 2021 > N. 239 > 29 dicembre 2021 > FF 2021 3026.

11 RS 946.51

12 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale». 9/46 ASTRA-D-9B893401/507