Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
Sarà abrogato il principio secondo il quale gli pneumatici per i rimorchi devono essere generalmente adatti a una velocità di 100 km/h. In sostanza, d’ora in poi sarà determinante la velocità massima per costruzione così come avviene per gli altri tipi di veicoli. Ciò permetterà di circolare oltre i 100 km/h con i rimorchi all’estero, purché consentito dalla velocità massima per costruzione e dalle prescrizioni estere. I rimorchi con una velocità massima autorizzata tra 80 e 100 km/h dovranno essere muniti di pneumatici adatti a 100 km/h. In tal modo saranno sempre equipaggiati a sufficienza, ad esempio, i rimorchi degli autocarri che per via della tolleranza del loro limitatore di velocità possono raggiungere 89 km/h. Per i rimorchi con velocità massima inferiore a 80 km/h o trainati soltanto da veicoli a motore con velocità massima limitata inferiore a 80 km/h basteranno pneumatici per la velocità massima autorizzata. La nuova normativa precisa i requisiti in materia di velocità e garantisce che i rimorchi siano dotati di pneumatici adatti alla velocità di guida effettiva.
Nel quadro dell’armonizzazione con le più recenti norme europee, anche in Svizzera sarà prescritto per i rimorchi delle categorie O3 e O4 un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici in conformità con il regolamento (UE) 2019/214413. Il sistema punta a migliorare la sicurezza della circolazione e sarà introdotto di pari passo con l’UE. I rimorchi pesanti nuovi per gli autoveicoli dovranno perciò esserne equipaggiati se importati a partire dal 7 luglio 2024.
1.6 Pneumatici riscolpibili
Situazione iniziale
Gli pneumatici con battistrada riscolpibile devono presentare la dicitura «regroovable» o il simbolo corrispondente, come stabilito nei regolamenti UNECE n. 5414 (pt. 3.1.10; pneumatici nuovi) e n. 10915 (pt. 3.2.9; pneumatici ricostruiti). In entrambi i casi si tratta di pneumatici pensati innanzitutto per i veicoli a motore pesanti (categorie C2 e C3 di cui al regolamento UNECE n. 54 pt. 2.31), per quanto non si possa escludere il loro impiego sulle automobili.
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
Le disposizioni sugli pneumatici riscolpibili saranno adeguate alle norme internazionali più recenti. Per quanto si tratti in primo luogo di pneumatici destinati ai veicoli pesanti con peso totale superiore a 3,5 t, non si può escludere il montaggio anche su veicoli leggeri. Per questo motivo, il divieto di riscolpitura (vigente art. 60 cpv. 4 OETV) non sarà più riferito al tipo di veicolo, bensì all’adeguatezza dello pneumatico. In futuro, tutti gli pneumatici che presentano l’apposita dicitura conforme ai regolamenti UNECE applicabili potranno essere riscolpiti a prescindere dal veicolo su cui sono montati. L’articolo 60 capoverso 4 OETV sarà abrogato e la regolamentazione sulla riscolpitura degli pneumatici verrà integrata nell’articolo 60 capoverso 3 P-OETV.
1.7 Rimorchi con dispositivo di propulsione
Situazione iniziale
L’articolo 19 capoverso 1 OETV definisce i rimorchi «veicoli senza dispositivo di propulsione proprio» trainati da altri veicoli.
Anche in ambito europeo, la direttiva 2007/46/CE16, non più in vigore, definiva il rimorchio in modo generico come un «veicolo non semovente» (art. 3 pt. 12). Nel (successivo) regolamento (UE)
13 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale».
14 Regolamento UNECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 24, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.53 Rev.3 Emend.6).
15 Regolamento UNECE n. 109 del 23 giugno 1998 sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione per la fabbricazione di pneumatici ricostruiti per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 10, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.108 Rev.1 Emend.4).
16 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro); GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2400, GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1. 10/46 ASTRA-D-9B893401/507