Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

rimorchiabili. Il limite vigente per i quadricicli leggeri a motore e i quadricicli a motore cingolati sarà perciò allentato.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

D’ora in poi per i quadricicli leggeri a motore e i quadricicli a motore cingolati sarà ammesso un peso rimorchiabile con peso massimo pari al peso a vuoto. Per le motoslitte, veicoli tecnicamente analoghi, non esiste alcuna limitazione relativa al peso rimorchiabile. La restrizione attualmente in vigore per i quadricicli leggeri a motore e i quadricicli a motore cingolati appare immotivata e sarà dunque allentata a condizione che sussista una garanzia del costruttore per il peso rimorchiabile.

1.9 Etichetta di avvertenza per pneumatici invernali

Situazione iniziale

In base alle prescrizioni armonizzate con il diritto europeo, gli pneumatici invernali possono essere montati anche quando non sono adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo (art. 59 cpv. 3 OETV). In questo caso, il rivenditore deve però fornire un’etichetta di avvertenza in linea con la normativa europea (art. 59 cpv. 4 OETV). Considerato che in Svizzera il limite di velocità generale sulle autostrade è di 120 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. d ONC) e che gli pneumatici invernali per gli autoveicoli devono essere adatti a una velocità di almeno 160 km/h e per i restanti veicoli a motore di almeno 130 km/h (art. 59 cpv. 3 OETV), il settore interessato ha richiesto di non dover più fornire tale etichetta.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

I commercianti di pneumatici non saranno più tenuti a fornire un’etichetta di avvertenza per le gomme invernali non adatte alla velocità massima del veicolo. Nella pratica, la maggior parte degli pneumatici invernali disponibili sul mercato per gli autoveicoli sono adatti a una velocità massima di almeno 190 km/h e superano dunque ampiamente il requisito minimo dei 160 km/h. In Svizzera la rinuncia all’adesivo non è particolarmente rilevante, dato il limite di velocità generale di 120 km/h. Inoltre, i rivenditori hanno comunque l’obbligo di indicare le caratteristiche del prodotto.

In considerazione di quanto stabilito dalla normativa europea, per i viaggi all’estero si dovrà tuttavia applicare un’etichetta visibile dal posto di guida, utile soprattutto in Germania dove non vige un limite di velocità generale in autostrada.

1.10 Introduzione della seconda versione del tachigrafo intelligente

Situazione iniziale

Nell’ottica di migliorare la sicurezza stradale, tutelare i lavoratori ed evitare distorsioni della concorrenza, nel settore dei trasporti stradali devono essere rispettati degli standard minimi in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti. Il rispetto delle norme è controllato mediante tachigrafi analogici e digitali, i cui requisiti tecnici poggiano sul pertinente regolamento dell’UE a cui si fa riferimento sia in Svizzera sia a livello internazionale. Con il primo Pacchetto Mobilità21 le norme europee in materia di tachigrafi sono state perfezionate. I tachigrafi digitali di seconda generazione (GEN2) installati sui veicoli di nuova immatricolazione a partire dal 15 giugno 2019 sono definiti «tachigrafi intelligenti». La tecnologia che ne è alla base viene ora ulteriormente allineata alle esigenze del mercato dei trasporti stradali e definita versione 2 (GEN2 V2). I nuovi tachigrafi utilizzeranno un segnale di navigazione satellitare non falsificabile e annoteranno gli attraversamenti di frontiera. Si potrà dunque omettere l’inserimento manuale del Paese al momento della partenza e dopo l’attraversamento delle frontiere (cfr. art. 14b cpv. 1 OLR I22). Inoltre, mediante l’interfaccia radio DSRC già esistente si potranno comunicare alle autorità di controllo informazioni concrete relative a possibili superamenti della durata di guida. Le nuove prescrizioni in materia di tachigrafi mirano a semplificarne l’uso per gli utenti, migliorare la sicurezza contro le manipolazioni e promuovere controlli efficaci. Le funzioni dell’interfaccia per i sistemi

21 GU L 249 del 31.07.2020.

22 Ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti, RS 822.221. 12/46 ASTRA-D-9B893401/507