Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

di trasporto intelligenti (ITS) sono ampliate per poter consentire in futuro di immettere e trasmettere impostazioni (ad es. attività di lavoro o pausa) mediante dispositivi esterni quali i sistemi di gestione della flotta. È disponibile una nuova funzione che permette di registrare i luoghi di carico e scarico, semplificando così la documentazione delle procedure di trasporto e agevolando l’esecuzione delle prescrizioni in materia di cabotaggio. L’utilizzo non è prescritto dalle norme sulla durata del lavoro, della guida e del riposo e pertanto facoltativo.

La carta del conducente introdotta nel 2019 insieme al tachigrafo intelligente e i relativi dispositivi di analisi e lettura possono continuare a essere impiegati con i tachigrafi GEN2 V2. Queste componenti di sistema e i tachigrafi omologati secondo le nuove prescrizioni sono già riconosciuti in Svizzera dal 1°aprile 2022.

Nell’UE i tachigrafi GEN2 V2 sono prescritti per autocarri, trattori a sella e pullman con prima immatricolazione a partire dal 21 agosto 2023. I veicoli impiegati nei trasporti transfrontalieri che dispongono di un tachigrafo di generazioni precedenti (analogico o digitale GEN1) dovranno passare alla versione GEN2 V2 dal 1° gennaio 2025, quelli che hanno già un tachigrafo intelligente (GEN2 V1) dal 21 agosto 2025.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Data la sua posizione al centro dell’Europa, la Svizzera necessita di un accesso il più possibile privo di ostacoli al mercato europeo dei trasporti stradali. Per questo motivo, le nuove norme relative al tachigrafo intelligente saranno recepite in modo vincolante nel diritto svizzero.

L’obbligo di installazione dei tachigrafi GEN2 V2 per i veicoli di nuova immatricolazione dovrà applicarsi in linea con la data prevista dal diritto europeo. Le disposizioni modificate dovranno pertanto entrare in vigore prima del 21 agosto 2023 affinché in questa data possano già essere efficaci. I veicoli nuovi con la prima versione del tachigrafo intelligente devono necessariamente essere immatricolati prima della data limite (data della prima messa in circolazione). In caso di immatricolazione tardiva, il tachigrafo andrà sostituito. Poiché le versioni GEN2 V1 e V2 impiegano le stesse tecnologie e la stessa attrezzatura sul veicolo, gli oneri per cambiare dispositivo sarebbero accettabili. I veicoli immatricolati entro il 21 agosto 2023 e impiegati esclusivamente nel traffico interno non dovranno essere dotati a posteriori del tachigrafo GEN 2 V2.

Le date determinanti saranno indicate in maniera esplicita con un’entrata in vigore scaglionata e una disposizione transitoria. Le prescrizioni UE sulla sostituzione dei vecchi tachigrafi con quelli GEN2 V2 per il traffico transfrontaliero interno all’Europa entreranno in vigore parallelamente per i veicoli immatricolati in Svizzera. A partire dal 2025 per i viaggi all’estero saranno dunque ammessi solo i tachigrafi intelligenti, dal 21 agosto 2025 solo quelli di seconda versione. Come prescritto nell’accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’Unione europea23, a livello nazionale si applicano prescrizioni equivalenti a quelle europee al fine di evitare che i conducenti di autocarri e pullman immatricolati in Svizzera vengano controllati più spesso nell’UE. Saranno inoltre integrate le prescrizioni sull’esame successivo dei tachigrafi. I corpi di polizia avranno la possibilità di sostituire i sigilli rimossi ai fini del controllo, purché non siano riscontrate manipolazioni o guasti che richiedano la riparazione da parte di un’officina autorizzata. Nell’UE questa disposizione è in vigore già dal 20 agosto 2020, ma finora è scarsamente utilizzata, secondo quanto dichiarato dalle autorità di controllo estere intervistate.

Saranno regolamentati in modo esplicito gli obblighi di documentazione per i tachigrafi analogici impiegati sui taxi e sui vecchi autoveicoli pesanti. In questo modo possono essere abrogate le istruzioni del DATEC concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità24, che contenevano disposizioni equivalenti, senza che vi siano ripercussioni pratiche per le persone interessate e le autorità di esecuzione. Per i viaggi in Svizzera l’uso di tali tachigrafi rimane ammesso.

23 Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, RS 0.740.72.

24 Istruzioni del DATEC del 2 agosto 2006 concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità; consultabile su: www.ustra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Esecuzione normative stradali > Documenti concernenti la circolazione stradale > Istruzioni (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2006-08-02_717_i.pdf). 13/46 ASTRA-D-9B893401/507