Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/46: Proroga e modifica dell’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 18 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Dal 1° gennaio 2011 è in vigore per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico1 (CNL personale domestico). Con questa ordinanza il Consiglio federale ha stabilito, per la prima volta dall’introduzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, un salario minimo per un determinato ramo ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni2 (CO). Il Consiglio federale ha prorogato il CNL personale domestico a tre riprese (nel 20133, 20164 e 20195), ogni volta per una durata di tre anni. A ogni proroga i salari minimi lordi, senza indennità per vacanze e giorni festivi (art. 5 CNL personale domestico), sono stati adeguati all’evoluzione dei salari nominali.
Il CNL personale domestico in vigore è ancora valido fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2022) e deve essere prorogato se si vuole continuare ad applicarlo. Nella seduta del 6 luglio 2022 la Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (CT federale) ha deciso di chiedere al Consiglio federale un’ulteriore proroga di tre anni del CNL personale domestico e, al tempo stesso, l’adeguamento dei salari minimi con effetto dal 1° gennaio 2023. Inoltre, la CT federale ha indicato al Consiglio federale che si riserva la facoltà di chiedergli l’adeguamento dei salari minimi vincolanti (art. 5 CNL personale domestico) in funzione della situazione sul mercato del lavoro, ossia, in particolare, a seconda dell’andamento dell’inflazione durante il periodo di validità del CNL.
1.1 Accordo sulla libera circolazione delle persone
L’Accordo del 21 giugno 19996 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) ha introdotto progressivamente le norme fondamentali relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE, le quali si applicano anche in seno all’UE. I cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE possono scegliere liberamente il luogo di lavoro o di soggiorno sul territorio delle Parti contraenti. A tal fine devono però essere in possesso di un contratto di lavoro valido, svolgere un’attività indipendente oppure – se non esercitano un’attività lucrativa – disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. Alla libera circolazione delle persone sono inoltre stati aggiunti il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
L’Accordo prevede anche una liberalizzazione limitata delle prestazioni transfrontaliere di servizi rivolti alle persone. I lavoratori e i prestatori indipendenti di servizi sono autorizzati a recarsi in uno Stato contraente e a fornirvi le proprie prestazioni per un periodo non superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile.
1 RS 221.215.329.4
2Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO; RS 220)
3RU 2013 4109
4RU 2016 4825
5RU 2019 4107