Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/46: Proroga e modifica dell’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 18 pagine

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1.2 Misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Nel corso della progressiva introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE è stato soppresso il controllo preventivo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative usuali come condizione per il rilascio di un permesso. Considerato che in Svizzera il livello dei salari è più elevato che nell’UE, vi era il rischio che la libera circolazione delle persone provocasse una pressione sui salari. Per compensare la soppressione del controllo preventivo e sistematico del mercato del lavoro sono state introdotte misure collaterali atte a contrastare l’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera. Se vengono riscontrati casi di dumping salariale, le autorità possono attuare misure a livello individuale, come le sanzioni contro i datori di lavoro esteri inadempienti, o a livello collettivo, come il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL) o l’adozione di contratti normali di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti.

Le misure collaterali comprendono essenzialmente le seguenti regolamentazioni.

 La legge dell’8 ottobre 19997 sui lavoratori distaccati (LDist) prevede per un datore di lavoro estero che distacca lavoratori in Svizzera nell’ambito di una prestazione transfrontaliera di servizi l’obbligo di rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei CCL di obbligatorietà generale e nei CNL ai sensi dell’articolo 360a CO. Per le infrazioni alle condizioni lavorative e salariali minime è prevista una sanzione amministrativa (art. 9 LDist).

 Dal 1° gennaio 2013 è possibile pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e che violano le disposizioni sui salari minimi prescritte in un CNL ai sensi dell’articolo 360a CO (art. 9 cpv. 2 lett. f LDist).

 Qualora vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali, le disposizioni di un CCL concernenti i salari minimi, la durata del lavoro e i controlli paritetici possono essere dichiarate di obbligatorietà generale, con una procedura agevolata, ai sensi dell’articolo 1a della legge federale del 28 settembre 19568 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro. Questa misura si applica sia per le aziende svizzere sia per le aziende che distaccano lavoratori. Dal 1° gennaio 2013 è possibile conferire l’obbligatorietà generale in maniera agevolata anche ai contributi ai costi d’esecuzione e alle sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare le pene convenzionali e l’addossamento delle spese dei controlli.

 Qualora in un ramo non soggetto a un CCL vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali, le autorità possono emanare CNL che prevedono salari minimi vincolanti conformemente all’articolo 360a CO. Questa misura è valida per tutte le aziende del ramo interessato.

7 RS 823.20

8 RS 221.215.311