Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 14 pagine
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Soprattutto per motivi di prevenzione speciale e generale appare opportuno coordinare in modo analogo il concorso, nell’esecuzione, di collocamenti o pene secondo il DPMin con le espulsioni secondo il CP.
3.12 Titolo della sezione 4
Secondo il diritto vigente la sezione 4 disciplina in particolare l’accordo e la competenza soltanto se vi è concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni del CP pronunciate in diversi Cantoni.
Poiché possono sorgere questioni di accordo e competenza pure in caso di concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di più sanzioni secondo il DPMin e il CP pronunciate in diverse sentenze nel medesimo Cantone (cfr. n. 3.13), gli articoli 13 e 14 prevedono nuove disposizioni in merito. Il titolo della sezione 4 è pertanto adeguato.
3.13 Articolo 13: Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati
L’articolo 13 disciplina la procedura se nell’esecuzione vi è concorso di più sanzioni del CP ordinate in sentenze pronunciate in Cantoni diversi. Non vi è una modifica materiale rispetto al diritto vigente. I Cantoni si accordano in merito all’esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate oppure sull’esecuzione simultanea di sanzioni.
L’articolo 12c capoverso 1 (cfr. n. 3.6) prevede l’esecuzione congiunta se vi è concorso di una pena di privazione della libertà secondo il DPMin con una pena detentiva secondo il CP. Secondo l’articolo 12c capoverso 3 (cfr. n. 3.6), se nell’esecuzione vi è concorso di prestazioni personali secondo il DPMin con pene detentive secondo il CP, l’autorità competente fa eseguire dapprima la pena più urgente o più appropriata. Secondo l’articolo 12d lo stesso vale per il concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di misure protettive secondo il DPMin con misure terapeutiche secondo il CP (cfr. n. 3.7).
Se nell’esecuzione vi è concorso di queste sanzioni pronunciate in più sentenze dello stesso Cantone, contrariamente al diritto penale per adulti non è subito chiaro quale sia l’autorità competente. Infatti, l’esecuzione di pene e misure protettive secondo il DPMin compete all’autorità inquirente (art. 42 cpv. 1 PPMin), mentre l’esecuzione di pene e misure secondo il CP compete a un’autorità d’esecuzione specifica designata dai Cantoni24.
Per tale motivo il capoverso 2, rinviando per analogia al capoverso 1, prevede che le autorità d’esecuzione coinvolte dello stesso Cantone si accordino sull’esecuzione simultanea o sull’esecuzione della misura (protettiva) più urgente o appropriata. Ciò
24 Murer Mikolasek, Analyse JStPO, n. marg. 759.