Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 14 pagine

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3.10 Articolo 12g: Sanzioni a tenore del DPMin e internamenti a tenore del CP eseguibili simultaneamente

Un internamento costituisce l’«ultima ratio» ed è pronunciato soltanto se l’autore del reato soffre di turbe psichiche gravi e ha commesso un reato grave con il quale ha seriamente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona. Deve altresì sussistere l’alta probabilità che commetta nuovi reati di questo genere. Inoltre, l’internamento può essere pronunciato soltanto se una misura terapeutica stazionaria per curare le malattie psichiche non ha prospettive di successo. L’internamento serve a garantire la sicurezza pubblica e intende tutelare la società dalla commissione di futuri reati da parte della persona in questione.

Visto il suo carattere preventivo, secondo il capoverso 1, in caso di concorso con sanzioni del DPMin l’internamento va eseguito prima.

L’unica eccezione sussiste nel caso di concorso di una privazione della libertà con un internamento. Secondo il capoverso 2 in tal caso la privazione della libertà è eseguita prima dell’internamento, analogamente a quanto previsto nel diritto penale per adulti (cfr. art. 64 cpv. 2 CP, art. 9 cpv. 2 OCP-CPM).

3.11 Art. 12h: Collocamenti o pene a tenore del DPMin ed espulsioni a tenore del CP eseguibili simultaneamente

Il diritto penale minorile non prevede l’espulsione. Tuttavia, a causa della separazione formale (cfr. n. 1.1) potrebbe esservi concorso nell’esecuzione di espulsioni secondo il CP con pene (p. es. multa, prestazione personale, privazione della libertà) o privazioni della libertà (collocamento) eseguibili secondo il DPMin22.

Se nel diritto penale per adulti vi è concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di espulsioni con pene o misure privative della libertà, ossia collocamenti secondo l’articolo 15 DPMin, prima dell’espulsione vanno eseguite le pene o parti della pena senza condizionale e i collocamenti (cfr. art. 12b OCP-CPM in combinato disposto con l’art. 66c cpv. 2 CP). L’espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall’esecuzione della pena o della misura oppure appena il collocamento sia soppresso, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un’altra misura privativa della libertà (cfr. art. 12b OCP-CPM in combinato disposto con l’art. 66c cpv. 3 CP). Le pene condizionali o le parti condizionali della pena non si oppongono pertanto all’esecuzione dell’espulsione23.

22 Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 3 marzo 2022, 6B_1037/2021 consid. 6.3 riguardo alla possibilità, secondo il diritto vigente, di ordinare l’espulsione nei confronti di una persona che ha commesso un reato prima e dopo i 18 anni.

23 Spiegazioni UFG Espulsione, n. 2.9.4.