Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 14 pagine
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minorenni (art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin), anche la lettera e è completata con l’espressione «autorità giudicante». L’esecuzione compete pertanto al Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.
Il capoverso 2 prevede invece un disciplinamento sussidiario della competenza esecutiva se le autorità coinvolte dello stesso Cantone non convengono altrimenti in merito. In tal caso la competenza per l’esecuzione è retta per analogia dal capoverso 1.
Se, ad esempio, l’autorità inquirente e l’autorità cantonale di perseguimento penale concordano sull’esecuzione congiunta di una privazione della libertà e di una pena detentiva, ma non in merito alla competenza, l’esecuzione compete all’autorità il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga. Se ad esempio il tribunale dei minorenni ha inflitto una privazione della libertà di 12 mesi e il pubblico ministero una pena detentiva di 6 mesi, l’esecuzione congiunta delle sanzioni competerebbe all’autorità inquirente.
Nella maggior parte dei casi la competenza intracantonale risulterà probabilmente dalla sanzione che giunge effettivamente a esecuzione e un accordo diverso tra le autorità non avrebbe senso. Se ad esempio vi è concorso nell’esecuzione di una prestazione personale con una pena detentiva, le autorità si accordano sulla pena più urgente o più appropriata (cfr. art. 12c cpv. 3). Se concordano che tale pena è la prestazione personale, l’esecuzione spetta, salvo accordi diversi, all’autorità inquirente (cfr. art. 14 cpv. 2 in combinazione con l’art. 13 cpv. 1 lett. c).
3.15 Articolo 14a: Espulsione
Il principio secondo cui la competenza va concordata e il disciplinamento sussidiario per la competenza non sono invece applicati se nell’esecuzione vi è concorso di un’espulsione con una pena o una misura privativa della libertà secondo il CP. In tal caso si applicano infatti le regole dell’articolo 14a OCP-CPM.28
L’esecuzione di un’espulsione che concorre con una pena o una misura privativa della libertà pronunciata in un altro Cantone compete al Cantone che l’ha ordinata (art. 14a cpv. 2 OCP-CPM). L’avamprogetto intende applicare questo principio anche nel caso di concorso di pene o misure protettive di privazione della libertà secondo il DPMin (art. 12h). Il capoverso 2 dell’articolo 14a è adeguato di conseguenza.
3.16 Articolo 16: Assunzione delle spese
Secondo l’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale29 l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. La modifica del DPMin non prevede eccezioni a tale principio. Secondo l’articolo 16 capoverso 1 OCP-CPM le spese d’esecuzione delle misure sono assunte dal Cantone
28 Cfr. per i dettagli: Commenti UFG espulsione giudiziaria, pag. 27 segg.
29 RS 101