Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 14 pagine
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cui compete l’esecuzione in virtù dell’ordinanza o di una convenzione. In considerazione delle regole sulla competenza proposte, questo disciplinamento è opportuno anche per l’esecuzione delle misure protettive secondo il DPMin. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni per la Confederazione (cfr.
n. 3.16).
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Per quanto ci risulta le modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni per i Cantoni.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Quanto alla costituzionalità delle modifiche del DPMin si rinvia alle spiegazioni al numero 6.1.1 del messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 201930 concernente la modifica del Codice di procedura penale.
Le disposizioni proposte si fondano sull’articolo 38 nDPMin, secondo cui il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni in particolare sull’esecuzione di più pene e misure da eseguire contemporaneamente (lett. a) nonché sull’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone (lett. b)31.
5.2 Forma dell’atto
Dall’articolo 3 capoverso 2 nDPMin consegue un adeguamento dell’OCP-MCP (cfr.
n. 1.2).
30 FF 2019 5523
31 Cfr. anche il messaggio CPP, n. 6.3.