Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 14 pagine

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corrisponde alla procedura secondo il diritto vigente in caso di concorso di più sanzioni secondo il CP (cfr. art. 13 OCP-CPM).

Il titolo dell’articolo 13 è adeguato di conseguenza.

3.14 Articolo 14: Competenza

In caso di concorso di sanzioni secondo il CP pronunciate in diversi Cantoni, il disciplinamento della competenza previsto dall’articolo 14 si applica soltanto se i Cantoni non convengono altrimenti.

In caso di concorso di sanzioni del DPMin e del CP pronunciate in diversi Cantoni appare opportuno un disciplinamento analogo e pertanto il capoverso 1 è adeguato di conseguenza.

Pertanto la lettera a non si applica soltanto all’esecuzione congiunta di pene detentive secondo il CP, bensì anche all’esecuzione congiunta di privazioni della libertà secondo il DPMin e pene detentive secondo il CP (art. 12c cpv. 1). Poiché le privazioni della libertà secondo il DPMin possono essere inflitte dall’autorità inquirente (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin) o dal tribunale dei minorenni (art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin), la lettera a è completata con l’espressione «autorità giudicante». L’esecuzione compete quindi al Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga.

La lettera b resta invariata rispetto al diritto vigente25.

Oltre al concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive, la lettera c disciplina ora anche il concorso di «prestazioni personali» secondo il DPMin con pene detentive secondo il CP (art. 12c cpv. 3). Poiché compete all’autorità inquirente ordinare una «prestazione personale» (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 1 PPMin), la lettera c è completata con l’espressione «autorità giudicante». L’esecuzione compete pertanto al Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione prima.

La lettera d resta invariata rispetto al diritto vigente26.

La lettera e disciplina i casi restanti27, ossia il concorso di misure protettive secondo il DFMin con misure terapeutiche secondo il CP (art. 12d cpv. 1), di collocamenti secondo il DPMin con pene detentive secondo il CP (art. 12e), di pene secondo il DPMin con misure terapeutiche stazionarie secondo il CP (art. 12f) e di sanzioni secondo il DPMin con internamenti secondo il CP (art. 12g). Poiché, come già detto, le sanzioni secondo il DPMin possono essere inflitte dall’autorità inquirente (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin) o dal tribunale dei

25 Poiché più della metà dell’art. 14 è stata modificata, questa disposizione deve essere inserita nel progetto seppure non abbia subito alcuna modifica.

26 Cfr. nota 25.

27 Per la competenza in merito a un’espulsione si veda tuttavia l’art. 14a cpv. 2.