Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 14 pagine

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Spiegazioni

1 Situazione iniziale

1.1 Modifica del Codice di procedura penale

Il 17 giugno 2022 le Camere federali hanno adottato la modifica del Codice di procedura penale (CPP)12. Nell’ambito di tale modifica sono state rivedute anche singole disposizioni del diritto penale minorile del 30 giugno 20033 (DPMin) e della procedura penale minorile del 20 marzo 20094 (PPMin).

Sono state ad esempio modificate, per quanto concerne il diritto procedurale e sanzionatorio applicabile, le disposizioni riguardanti le persone che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età (cfr. art. 3 cpv. 2 nDPMin, art. 1 nPPMin e contrario).

Sono ipotizzabili le due costellazioni seguenti.

 Se un imputato nei cui confronti è ancora pendente un procedimento penale

minorile commette nuovamente un reato dopo aver compiuto 18 anni, il procedimento penale minorile è portato a termine e vengono pronunciate sanzioni secondo il DPMin. Il reato commesso dopo il 18° anno di età è perseguito e giudicato separatamente dall’autorità penale degli adulti secondo il CP; sono pronunciate sanzioni secondo il Codice penale5 (CP).

 Se durante un procedimento pendente nei confronti di un adulto risulta che

l’imputato aveva già commesso un reato prima di aver compiuto 18 anni, tale reato è invece perseguito e giudicato nell’ambito del procedimento penale pendente contro l’adulto secondo le regole del CP. Alla pronuncia delle sanzioni si applica esclusivamente il CP.

A causa della separazione formale dei procedimenti penali (prima costellazione), può esservi concorso nell’esecuzione di sanzioni secondo il DPMin e il CP in seguito a più sentenze6 dello stesso Cantone o di Cantoni diversi. In tal caso sorgono in particolare questioni relative al coordinamento dell’esecuzione delle sanzioni e all’autorità cui compete l’esecuzione.

Anche se tali questioni possono sorgere anche con il diritto vigente nel caso di persone che hanno commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età, manca un corrispondente disciplinamento. In occasione dell’elaborazione dell’ordinanza del

1RS 312.0

2FF 2022 1560

3 RS 311.1

4 RS 312.1

5 RS 311.0

6 Pubblico ministero, autorità inquirente (pubblico ministero minorile, procura dei minorenni), tribunale dei minorenni, tribunale penale.