Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 14 pagine

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ciononostante il concorso di sanzioni secondo il CPM con sanzioni secondo il CP non è disciplinato in un’ordinanza specifica sul CPM.

 Parte delle disposizioni dell’OCP-CPM può essere ripresa per analogia o senza

modifiche per il DPMin. Nel caso di una nuova ordinanza specifica sul DPMin sarebbe invece necessario introdurre rinvii espliciti, il che ne ostacolerebbe la leggibilità e l’applicazione.

 Pur essendo disciplinati in atti normativi a sé stanti, il diritto penale minorile e la

procedura penale minorile non sono del tutto indipendenti dal CP e dal CPP, bensì sono connessi ai due codici con numerosi rinvii (cfr. art. 1 cpv. 2 DPMin, art. 1 cpv. 1 PPMin). Inoltre, il DPMin disciplina soltanto le sanzioni applicabili a minorenni, mentre per quanto riguarda le fattispecie penali si applica anche a loro il CP (o altre leggi federali).

 Infine, come già detto, già oggi l’OCP-CPM è applicata per analogia alle persone

che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età.

1.3 Presumibile entrata in vigore

In un sondaggio svolto presso i Cantoni, la grande maggioranza ritiene che la modifica del CPP, nel cui ambito sono state modificate anche le disposizioni riguardanti le persone che hanno commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età (cfr. sopra n. 1.1), dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2024. Tale data è prevista anche per l’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza.

2 Punti essenziali del progetto

Le nuove disposizioni e quelle modificate dell’avamprogetto disciplinano il modo di procedere se devono essere eseguite simultaneamente più sanzioni secondo il DPMin e il CP (art. 12c–12h). Tali sanzioni possono essere pronunciate in più sentenze nello stesso Cantone o da sentenze in Cantoni diversi.

Il progetto disciplina inoltre i casi in cui le competenti autorità dello stesso Cantone o di Cantoni diversi devono accordarsi sull’esecuzione delle sanzioni concorrenti (art. 13 cpv. 2) o le competenze in mancanza di un accordo tra le autorità (art. 14 cpv. 2).

Le competenze decisionali (art. 15) e l’assunzione dei costi (art. 16) sono disciplinate come nel caso del concorso di sanzioni del CP. Ciò risulta, da una parte, dal proposto adeguamento dell’articolo 16 e, dall’altra, dalla sistematica della corrispondente disposizione nell’ordinanza.