Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

nuove centrali di riserva, anche questo aspetto rientrerebbe in tale atto normativo. La OREI prevede già la possibilità di svolgere aste per simili nuove centrali, qualora necessario a causa dei tempi di realizzazione.

1.2 Contenuto principale dell’ordinanza

Tramite una riserva di energia, l’OREI offre una garanzia per le situazioni di penuria straordinarie nell’approvvigionamento elettrico, soprattutto durante il periodo che intercorre tra l’inverno e la

primavera. Oltre alla costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica, disciplinerà anche la messa a disposizione di centrali elettriche di riserva e l’interazione di entrambe le riserve qualora diventi necessario effettuare un prelievo. La nuova parte di riserva complementare con una potenza complessiva massima di 1000 MW apporta energia supplementare nel sistema elettrico, completando così la riserva di energia idroelettrica che contiene solo energia. Possono partecipare come centrali elettriche di riserva gli impianti che funzionano a gas o altri vettori energetici. Tuttavia, a causa

dell’incertezza nell’approvvigionamento del gas dovuta alla guerra in Ucraina, in primo piano vi sono gli impianti bicombustibili che possono produrre energia elettrica anche sulla base di combustibili derivati dal petrolio. Le centrali elettriche di riserva vengono impiegate solo per la riserva e non

possono produrre elettricità per il mercato. Dapprima partecipano alla riserva i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui il DATEC ha concordato un piano di messa in funzione a partire da

febbraio 2023. Se non si può creare la riserva complementare dell’entità necessaria, anche i

proprietari di centrali elettriche di riserva idonee o altre aziende possono essere obbligati a partecipare alla riserva. I gestori delle centrali elettriche di riserva, indipendentemente dalla partecipazione a un’asta o da un obbligo, ricevono un compenso adeguato per i costi fissi e un indennizzo

(comprensivo delle spese per la disponibilità operativa) in caso di effettivo prelievo; i profitti eccessivi possono essere limitati. Il finanziamento della riserva di energia elettrica, ovvero sia delle centrali di energia idroelettrica sia della nuova riserva complementare, avviene soprattutto tramite il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto. In questo modo sono i consumatori di energia elettrica a sostenere le spese della riserva di energia invernale. Mentre Swissgrid, la società nazionale di rete, si occupa dei bandi pubblici per la riserva di energia idroelettrica, il DATEC, nello specifico l’Ufficio federale dell’energia (UFE), provvede per le centrali elettriche di riserva (poiché in quel caso la

situazione è diversa). Tuttavia, il prelievo dell’intera riserva di corrente elettrica spetta a Swissgrid,

dato che le parti previste per la riserva devono agire insieme. Per questo prelievo l’OREI contiene pertanto alcune disposizioni di massima per l’ordine di prelievo quando si tratterà di definire la

sequenza e l’entità dell’impiego di energia fornito da entrambe le parti partecipanti alla riserva, ossia la loro interazione. In via eccezionale, le centrali elettriche di riserva possono essere impiegate anche preventivamente per scongiurare l’eventuale penuria di energia elettrica apportando energia

supplementare alla riserva di energia idroelettrica. L’OREI comprende inoltre gruppi elettrogeni di emergenza che appartengono a loro volta alla parte complementare della riserva.

2. Ripercussioni per l’economia, il personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

A livello di Confederazione occorre prevedere un onere maggiore in termini di risorse economiche e di personale per l’esecuzione delle norme previste. Gli oneri aggiuntivi gravano soprattutto sulla ElCom, che determina i relativi valori di riferimento per le riserve e i relativi bandi pubblici, sorveglia la

detenzione e decide l’ordine di prelievo per entrambe le riserve. Anche per l’UFE aumenta l’onere per l’esecuzione. Esso comprende gli accordi sulla disponibilità e sull’operatività stipulati con ciascun gestore, la determinazione dei requisiti tecnici di esercizio per le centrali elettriche di riserva ed