Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

del 19 per cento (PM10). Nel migliore dei casi (turbine a gas e SCR), le emissioni aggiuntive

corrispondono al 2,1 per cento (NOx) e allo 0,1 per cento (PM10). Per ottenere il minore impatto possibile sull’ambiente, l’ordine di prelievo dà la priorità agli impianti con un carico di emissioni ridotto.

Art. 16 Prelievo

Per il caso di una mancata compensazione del mercato, l’articolo 16 è rimasto praticamente invariato rispetto alla formulazione che disciplinava solo la riserva di energia idroelettrica. Swissgrid continuerà a occuparsi del prelievo senza autorizzazione preventiva da parte della EICom ed essenzialmente secondo l’ordine di prelievo.

Il nuovo capoverso 5 disciplina il caso di un prelievo delle centrali elettriche di riserva per aumentare la riserva di energia idroelettrica. Questo può rivelarsi necessario se il mercato effettivamente è ancora compensato ma si prospetta un’insufficienza di energia per l’approvvigionamento di energia elettrica fino alla fine dell’inverno. Per distorcere il meno possibile il mercato, l’energia supplementare delle centrali elettriche di riserva non viene venduta sul mercato ma aggiunta alla riserva di energia

idroelettrica. In tal caso l’energia elettrica che sarebbe stata prodotta in una centrale di accumulazione viene sostituita con l’energia elettrica delle centrali elettriche di riserva. L’acqua rimane nel bacino di accumulazione e in futuro rimane a disposizione della riserva di energia idroelettrica; non può più essere impiegata per la vendita di energia elettrica sul mercato. La scelta del bacino di accumulazione può avvenire tramite un bando pubblico o essere decisa dalle autorità come avviene con la

costituzione regolare della riserva di energia idroelettrica. Paragonata a questa l’intervento risulta tuttavia più contenuto poiché la produzione delle centrali elettriche di riserva in sostituzione

dell’energia trattenuta è a disposizione dei gestori della centrale idroelettrica. Per questo motivo e poiché eventualmente c’è poco tempo a disposizione e la concorrenza non entra necessariamente in gioco, può essere ordinato un obbligo di mantenimento senza bando pubblico preliminare. L’autorità competente è la ElCom, che stabilisce la quantità di energia da mantenere, la ripartizione nei diversi bacini di accumulazione e altre modalità.

I criteri per un simile aumento della riserva di energia idroelettrica devono essere molto restrittivi,

altrimenti le centrali elettriche di riserva funzionerebbero senza reale urgenza e si ignorerebbero altri provvedimenti più adeguati basati sul mercato, come ad esempio la riduzione del consumo di energia elettrica o gli investimenti in una nuova produzione di energia elettrica (rinnovabile). Anche la

decisione per un impiego preventivo delle centrali elettriche di riserva spetta alla EICom. Tale scelta può dipendere dai risultati di analisi a breve termine per la sicurezza dell’approvvigionamento e anche su criteri che valutano la correlazione dei mercati per i prezzi che permangono a lungo a livelli elevati.

Art. 17 Indennizzo per il prelievo

Il capoverso 1 menziona l’indennizzo per il prelievo che i gestori ricevono individualmente in base al prelievo avvenuto. Per tutti i tipi di riserve l’indennizzo fa parte dell’accordo con i gestori degli impianti (art. 5 cpv. 2 lett. d, art. 9 cpv. 2 lett. e e art. 14 cpv. 1). Per la riserva di energia idroelettrica

l’indennizzo per il prelievo è calcolato secondo il metodo che stabilisce la ElCom nei valori di

riferimento (cpv. 2). I capoversi 3-6 disciplinano l’indennizzo per il prelievo per la riserva

complementare. In questo caso l’indennizzo per il prelievo rimborsa i costi variabili della produzione di energia elettrica, in cui rientrano in particolare i costi per i vettori energetici e le emissioni di CO2 causate (cfr. art. 2 legge sul CO2 in cui si definisce inoltre quali sono i diritti di emissione) nonché l’usura dell’impianto. Nelle centrali elettriche di riserva l’indennizzo per il prelievo comprende anche i costi causati da un aumento del personale e i costi dell’acqua necessaria per l’esercizio. Inoltre nelle centrali elettriche di riserva viene rimborsato un forfait giornaliero per la disponibilità, a prescindere dall’effettivo utilizzo o meno. La ElCom stabilisce i parametri standard laddove risultino necessari a fini di calcolo. La EICom può inoltre stabilire dei parametri per limitare i profitti eccessivi.

Art. 18 Sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell’energia