Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)
Nell’esercizio di prova e nella fase di effettivo prelievo le centrali elettriche di riserva provocano in particolare emissioni di CO2 che possono avere implicazioni sul riscaldamento climatico. Gli impianti saranno però utilizzati in maniera tale da non sovraccaricare il bilancio totale di CO2. Per quanto riguarda le altre ripercussioni (territorio, protezione dell’aria, rumore), occorre allentare
temporaneamente le relative prescrizioni per gli impianti di riserva, nell’interesse superiore della sicurezza dell’approvvigionamento. I relativi colloqui e accertamenti sono in corso.
Contemporaneamente al presente progetto si sta procedendo a ulteriori modifiche legislative.
4. Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
Qui di seguito vengono commentate principalmente le nuove disposizioni sulle centrali elettriche di riserva. Per le disposizioni relative alla riserva di energia idroelettrica si rinvia alle spiegazioni di settembre 2022 che sono state redatte e pubblicate in occasione della prima versione dell’OREI (qui di seguito: «spiegazioni OREI I»)1. Qui di seguito sono inoltre riportate le aggiunte alle disposizioni sulla riserva di energia idroelettrica, ma solo in forma riassuntiva.
Art. 1 Scopo e oggetto
Nell’articolo 1 intervengono alcune modifiche terminologiche che illustrano il complemento dell’attuale riserva di energia idroelettrica ossia l’integrazione delle centrali elettriche di riserva nella riserva. La parola «inverno», che figura anche nel titolo dell’ordinanza, va intesa in senso molto ampio. Il lasso di tempo in questione può includere un periodo dell’anno che, secondo il normale uso linguistico, cade già in primavera.
Art. 2-5
Modifica testuale di lieve entità rispetto alla prima versione dell’OREI senza implicazioni materiali. Per le spiegazioni concernenti questo articolo si rinvia alle «spiegazioni OREI I». Nell’articolo 2 si esplicita che il compito di dimensionamento della ElCom continua a limitarsi alla riserva di energia idroelettrica, ma che la ElCom deve considerare anche il contributo aggiuntivo in virtù della nuova «riserva
complementare» (art. 6 e segg.).
La EICom è libera di decidere se dimensionare la riserva di energia idroelettrica sin dall’inizio, in modo tale da poter prestare prevedibilmente il contributo richiesto oppure se aumentare la riserva di energia idroelettrica con un impiego anticipato delle centrali di riserva solo in un secondo tempo, quando si concretizza la necessità.
Art. 6 Centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza
Cpv. 1: insieme ai generatori di emergenza, le centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici (a breve termine occorre pensare a combustibili come il petrolio) costituiscono la seconda parte della riserva di energia elettrica per l’inverno («riserva complementare»). Il 30 novembre 2021 la ElCom aveva elaborato un progetto per una centrale a gas in fase di carico massimo con uno scenario che presuppone una capacità di riserva supplementare della potenza di 1000 MW. Ora anche
secondo l’articolo 6 questo valore rappresenta l’ordine di grandezza per l’energia che deve essere immessa nel sistema con la riserva complementare. Il valore va considerato in termini flessibili, anche se in primo luogo occorre pensare di aumentarlo se si prevede che i 1000 MW siano insufficienti. Il DATEC (d’intesa con la ElCom) stabilirebbe un aumento. Dal punto di vista materiale sono rilevanti in questo caso i criteri per il dimensionamento della riserva di energia idroelettrica (art. 2 cpv. 2).
1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73029.pdf