Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)
supplementari ed eccessivi per i consumatori. Il periodo di tre anni con la (nuova) durata di validità dell’OREI scade alla fine del 2026 (cfr. art. 26 cpv. 2). Poiché l’aumento del corrispettivo per
l’utilizzazione della rete è possibile solo dal 2024, anche il rimborso alla Confederazione comincerà solo dal 2024, scaglionato a sua volta su tre anni.
I capoversi 2 e 3 disciplinano un altro caso che, seppur improbabile, occorre regolare. Come
menzionato, nella fase di preparazione è stato necessario trasportare dei moduli per gli impianti in Svizzera. I proprietari dei moduli però non si sono candidati come gestori di una centrale elettrica di riserva, ragione per cui si devono cercare altro attori. Qualora l’operazione dovesse fallire e gli impianti rimanessero praticamente «inutilizzati» perché non si trova abbastanza rapidamente un altro utilizzo al di fuori della riserva (in Svizzera o all’estero), il proprietario di queste componenti dovrebbe essere rimborsato. Il capoverso 2 stabilisce il contenuto e la tempistica di questo rimborso (art. 38 cpv. 2 LAP) e precisa inoltre che il corrispettivo per l’utilizzazione della rete servirebbe per ripagare il rimborso ossia che un anticipo sostenuto dalla Confederazione dovrebbe essere restituito attingendo a queste risorse.
Il capoverso 4 disciplina un altro tipo di rimborso: in questo caso si tratta di un pagamento come quello previsto ad esempio dal § 20 della legge sull’energia del Cantone di Argovia a favore del Comune in cui è costruito un «grande impianto per l’approvvigionamento energetico». Nel capoverso 4 si rinvia solo a basi legali cantonali (o comunali) già esistenti al momento dell’apertura della procedura di consultazione per questa ordinanza (OREI). Non è ammissibile che ora i Cantoni e i Comuni creino queste basi per ottenere i relativi rimborsi. Il finanziamento avverrebbe anche tramite il corrispettivo per l’utilizzazione della rete del livello di rete 1, questo almeno a posteriori dopo un eventuale anticipo da parte della Confederazione nelle settimane o nei mesi a seguire (cosa che non deve essere in tal modo compromessa). Anche per questi costi sarebbe possibile un aumento, ossia un incremento dei costi di rete, distribuito su diversi anni.
Art. 21-23
Gli articoli 21 e 23 comportano praticamente solo lievi adeguamenti redazionali rispetto alla prima versione dell’OREI. È importante notare un’aggiunta nell’articolo 22: nella riserva di energia
idroelettrica la EICom e Swissgrid assumevano finora compiti per i quali la competenza per decisioni vincolanti era attribuita alla EICom e non a Swissgrid. Nella «riserva complementare» sono previste anche altre unità (DATEC, UFE), compiti e facoltà. Nell’articolo 19 si terrà debitamente conto di questo aspetto. L’articolo 22 non riguarda pertanto le facoltà dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento del paese (UFAE), che sono disciplinate nella LAP.
Art. 24 Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2
Le centrali elettriche di riserva, ovvero quelle a gas o le centrali funzionanti con altri vettori energetici, per la potenza termica totale dell’impianto da combustione partecipano obbligatoriamente al SSQE (allegato 6 ordinanza sul CO2; RS 641.711). Il coinvolgimento nello scambio di quote di emissioni garantisce che le maggiori emissioni di questi impianti siano compensate nel SSQE. Secondo l’articolo 41 dell’attuale ordinanza sul CO2 possono richiedere un esonero dal SSQE gli impianti che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2; essi pagano però l’emissione di CO2, ossia 120 franchi per
tonnellata di CO2. Affinché le centrali funzionino in modo da non gravare sul bilancio totale di CO2, non è consentita nessuna deroga all’obbligo di partecipazione. Allo stesso tempo con la nuova OREI viene modificata pertanto l’ordinanza sulla CO2 come modifica di atti normativi correlati. Per evitare una lacuna giuridica fino all’entrata in vigore, nei contratti i gestori si impegnano a non richiedere eccezioni per l’impianto secondo l’articolo 41 dell’ordinanza sul CO2. Le regole non valgono per i gruppi
elettrogeni di emergenza. Le maggiori emissioni devono perciò essere compensate all’estero in un secondo tempo, o dagli importatori di carburante con obbligo di compenso o sotto forma sussidiaria da