Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Il capoverso 3 contiene una regola fondamentale per le centrali elettriche di riserva a gas e i gruppi elettrogeni di emergenza, destinati esclusivamente alla riserva e che non producono energia elettrica per il mercato. Questa esclusione ha un fondamento di natura climatica. Nel caso in cui debbano essere impiegate per un prelievo della riserva, le centrali vengono coinvolte nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Un’ulteriore produzione per il mercato, anche se nell’ambito del SSQE, non è però auspicata e pertanto vietata. Si può invece ipotizzare un impiego dei generatori al servizio della rete per il mantenimento della tensione per Swissgrid, purché ciò non limiti la disponibilità della riserva (art. 10 cpv. 3). I gestori possono continuare a utilizzare i gruppi elettrogeni di emergenza per scopi operativi (art. 14 cpv. 3).

Art. 7 Prima costituzione della riserva complementare con centrali elettriche di riserva e successivo

ampliamento

Cpv. 1: in una fase preparatoria attiva contestuale all’elaborazione dell’ordinanza si sono svolte le trattative menzionate tra la Confederazione, rappresentata principalmente dal DATEC e dall’UFE, e i proprietari degli impianti idonei, i possibili gestori e i Cantoni. Solo grazie a queste premesse è stato possibile ottenere che una prima parte di tali impianti sia pronta per la riserva già a febbraio 2023. Il capoverso 1 subordina questo primo gruppo di impianti e i relativi gestori al regime di riserva

dell’OREI. Dato che il gas proprio nell’inverno 2022/2023 potrebbe scarseggiare, è importante che siano operativi degli impianti bicombustibili (cfr. i requisiti operativi nell’art. 10 cpv. 1).

I gestori che copriranno la riserva nell’inverno 2023 secondo il regime dell’OREI, parteciperanno alla riserva inizialmente per un periodo massimo di tre anni, ovvero sino alla fine della primavera 2026. Questo limite risulta dal fatto che l’OREI resta in vigore fino a fine 2026 (art. 26 cpv. 2) e dal fatto che i contratti si riferiscono alla fine dell’inverno/alla primavera e non alla fine dell’anno. La limitazione temporale non significa che i gestori non potranno più essere parte della riserva in un secondo tempo. Al contrario, una partecipazione successiva (disciplinata da un proprio regime normativo) rimane in ogni caso un’opzione.

Se, secondo il capoverso 1, gli impianti previsti per la riserva immediata non bastano per rifornire la parte della riserva con la capacità auspicata, il capoverso 2 prevede la possibilità, soprattutto in vista dei prossimi inverni, di mobilitare innanzitutto nell’inverno 2023/2024 centrali aggiuntive per la riserva. Al centro dell’interesse si trovano indiscutibilmente, come sinora, gli impianti già esistenti, che vanno trasformati rapidamente con l’attrezzatura adeguata in modo tale da poter essere pronti per la riserva. Se si concretizza la prospettiva di un bando pubblico efficace (con un numero sufficiente di interessati) che non renda necessaria un’altra procedura d’urgenza, occorre svolgere tali bandi pubblici. Il

capoverso 3 contiene diversi criteri di aggiudicazione al riguardo, anche se l’elenco non è esaustivo.

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 7 designano quindi una struttura a due livelli della riserva complementare con le centrali elettriche di riserva. Sarebbe da intendersi quasi come un terzo passaggio se, secondo l’articolo 12, si svolgesse un’asta anche per le centrali elettriche di riserva ancora da costruire.

Per le centrali elettriche di riserva (e i gruppi elettrogeni di emergenza [cfr. art. 13]) sono il DATEC e l’UFE a integrare i gestori nella riserva e a svolgere i relativi bandi pubblici. Diverso è il caso della riserva di energia idroelettrica, dove questo compito spetta a Swissgrid (art. 3). La diversa

assegnazione dei compiti è giustificata dal fatto che la situazione specifica nei diversi tipi di impianti è effettivamente differente. Mentre per l’energia idroelettrica si tratta «solo» di mantenere una riserva in impianti già esistenti, nelle centrali elettriche di riserva intervengono una capacità e una potenza aggiuntiva nel sistema. Inoltre si prevedono nuove ripercussioni, soprattutto per l’ambiente, e la questione assume una maggiore una connotazione politica. Per questo sarebbe inopportuno, in ogni caso nella soluzione provvisoria offerta dall’OREI, assegnare il compito a Swissgrid (nell’ambito delle future disposizioni di legge, tuttavia, potrebbe rivelarsi adeguata un’altra soluzione). Anche la EICom non è adatta allo scopo, poiché non è materia di sua competenza e poiché assume altri compiti legati alla riserva di energia elettrica.