Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Per la Svizzera la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico ha un’importanza decisiva ed è pertanto un aspetto centrale per il Consiglio federale. Poggia su quattro elementi atti a rafforzare la sicurezza sotto il profilo produttivo: in primo luogo, sull’ampliamento rapido a medio-lungo termine delle energie rinnovabili nazionali; in secondo luogo, sull’ampliamento sicuro, durante l’inverno, di energia elettrica pronta da prelevare e neutrale per il clima; in terzo luogo, su una riserva strategica di energia come prima soluzione di sicurezza esterna al mercato in caso di situazioni di penuria straordinarie e, in quarto luogo, sulla realizzazione di una seconda garanzia complementare con centrali elettriche di riserva. I primi tre elementi fanno parte del progetto di legge federale del 18 giugno 2021 su un

approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, attualmente dibattuto in Parlamento. Considerata la situazione tesa sul fronte dell’approvvigionamento energetico, il Consiglio federale ha deciso di anticipare il terzo e il quarto elemento per via di ordinanza, per garantire la loro disponibilità per l’inverno 2022/2023. Il 7 settembre 2022, come prima soluzione di sicurezza, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI; RS 734.722), con entrata in vigore al 1° ottobre 2022. L’OREI prevede che i gestori delle centrali di stoccaggio, in cambio di un compenso, trattengano una determinata quantità di energia prelevabile qualora

necessario. Per quanto riguarda la seconda parte della riserva, il 17 agosto 2022 il Consiglio federale ha deciso che il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) possono negoziare l’impiego di centrali di riserva, previste come complemento alla riserva di energia idroelettrica come seconda soluzione di sicurezza. Sono pure previste trattative volte a utilizzare generatori di energia elettrica di emergenza già esistenti che diventerebbero anch’essi parte della riserva.

Con il presente progetto le centrali di riserva vengono integrate nella riserva invernale. Sotto il profilo formale si tratta pertanto di un’estensione dell’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI), già oggetto di una revisione totale e il cui nuovo titolo sarà «Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)». L’ordinanza ha come basi legali, come già la prima parte sulla riserva di energia idroelettrica, l’articolo 9 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) nonché gli articoli 5 capoverso 4 e 38 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531). In virtù dell’articolo 9 LAEI, il Consiglio federale può prendere provvedimenti qualora l’approvvigionamento di energia elettrica sicuro ed economicamente accettabile sia notevolmente minacciato a medio o lungo termine. Il Consiglio federale ha scelto questa via il 16 febbraio 2022 quando ha avviato la costituzione della riserva. Alla luce dell’inasprimento della

situazione sul fronte dell’approvvigionamento, risulta ora opportuno anche il complemento descritto. Il richiamo alla LAP, che consente al Consiglio federale di prendere misure preparatorie per rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento elettrico e la stabilità della rete in vista di situazioni di tensione, fornisce un supporto ulteriore a questa decisione. Si fonda in particolare sulla LAP anche la possibilità di decidere gli obblighi di partecipazione. Come modifica di atti normativi correlati, la

revisione prevede una modifica dell’ordinanza sul CO2. In questo modo si garantisce che le centrali di riserva funzionino senza aumentare il bilancio totale di CO2. Risultano necessari alcuni adattamenti successivi di carattere prettamente redazionale anche nell’ordinanza del 14 marzo 2008

sull’approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71).

La nuova OREI deve entrare in vigore entro metà febbraio 2023 per poter avere un effetto sugli ultimi mesi invernali; data l’urgenza, il Consiglio federale ha optato per una procedura di consultazione abbreviata. L’ordinanza rimane in vigore fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di una soluzione transitoria che deve essere sostituita il prima possibile con una legge. Qualora la Svizzera intenda costruire