Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

centrale, dall’altro però anche le richieste del sistema di approvvigionamento elettrico in termini di flessibilità d’impiego della riserva.

Cpv. 3: i generatori possono servire, senza che sia necessaria un’autorizzazione, anche a mantenere la tensione; ciò tuttavia non deve limitare la disponibilità della riserva.

Art. 11 Tariffa per l’utilizzo delle condotte

Cpv. 2: nelle centrali a gas, un fattore di costo importate possono essere i corrispettivi per

l’utilizzazione della rete, che non sono disciplinati e neppure rientrano nelle competenze della EICom. Anzi, secondo l’articolo 13 LITC, l’UFE è l’autorità competente in caso di controversie. In riferimento a questo aspetto, il capoverso 2 autorizza l’UFE a intervenire e a disciplinare eventuali compensi

inadeguati (con una decisione). L’UFE dovrebbe scegliere la soluzione migliore valutando i costi effettivi.

Art. 12 Bandi pubblici per successive nuove centrali elettriche di riserva

Oltre alle centrali elettriche di riserva che verranno ammesse secondo l’articolo 7 nella riserva

complementare direttamente il prossimo inverno, a medio termine possono rivelarsi necessarie altre centrali elettriche di riserva (stavolta nuove), eventualmente su nuovi siti. Nel caso dei nuovi impianti citati all’articolo 12 non vi è l’intenzione di designare la Confederazione come gestore o produttore. Essa si limiterebbe a cercare tramite asta degli attori che realizzerebbero e gestirebbero tali impianti. La Confederazione, infatti, non ha la competenza costituzionale di agire come produttore di elettricità sul mercato. L’approvvigionamento energetico è compito del settore dell’energia (art. 6 cpv. 2 LEne), che è in massima parte di proprietà di Cantoni e Comuni. In qualità di proprietari questi ultimi sono pertanto co-responsabili della costruzione di nuove centrali elettriche. Il settore dell’energia, tuttavia, finora non ha avviato le pertinenti misure. Poiché i tempi di realizzazione (pianificazione del territorio, autorizzazione, costruzione) di simili progetti sono lunghi, la Confederazione dovrebbe poter lanciare al più presto i bandi pubblici affinché i progetti possano essere avviati. Attualmente mancano però le necessarie basi formali - legali. In vista della realizzazione di nuove centrali, le basi formali - legali per le gare pubbliche saranno pertanto sottoposte dal Consiglio federale al dibattito parlamentare nel quadro della trattazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili; sarà così fissato il contenuto normativo dell’articolo 12. Concretamente sulla base di quest’ordinanza verrà pertanto anticipato un bando pubblico per nuove centrali elettriche che più tardi sarà tuttavia sostituito dalla regolamentazione proposta dal Consiglio federale nella LAEl (riserva energetica). Il suo carattere è quindi puramente transitorio.

L’articolo 12 segna il primo passo per questi impianti, ma ciò non significa già la loro costruzione. Per questo in futuro sarà necessario attenersi alle normali procedure e prescrizioni. Le agevolazioni (nella procedura e dal punto di vista materiale-legale) che intervengono ora per gli impianti che entreranno in funzione a febbraio 2023, sono limitate nel tempo e ai suddetti impianti e non si applicano agli impianti nuovi di cui all’articolo 12.

Art. 13 Partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza

I gruppi elettrogeni di emergenza possono a loro volta fornire un contributo prezioso per la riserva.

Sono impiegati prevalentemente per rifornire di energia elettrica utenti finali particolarmente importanti come gli ospedali, le pompe di acqua potabile o i centri di calcolo quando vi sono interruzioni nella rete pubblica. Si tratta in genere di sistemi che funzionano a diesel e hanno una potenza fino a diverse migliaia di chilowatt. Nell’ambito della riserva i gruppi elettrogeni di emergenza e i loro gestori, a differenza della riserva di energia idroelettrica, fanno parte della «riserva complementare» e quindi della seconda parte della riserva. Come per le centrali elettriche di riserva a gas e bicombustibili si sono svolte delle trattative in vista dell’inverno 2022/2023 anche con i proprietari e i gestori di tali sistemi. Oltre a questo primo gruppo di gestori che rientrano nel regime OREI già a febbraio 2023 (cpv. 1), si prospettano possibilità per altri partecipanti. Potrebbero entrare a far parte della riserva a