Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Per i gruppi di bilancio un prelievo della riserva non deve costituire un aspetto interessante dato che la riserva non è fatta per compensare situazioni che il mercato riesce ancora a gestire. Per questo già con la riserva di energia idroelettrica gli incentivi finanziari stabiliti sono decisamente negativi (cpv. 1). Per non indebolire lo scopo della riserva (sempre dalla riserva di energia idroelettrica) è inoltre proibito l’arbitraggio (nessuna rivendita con profitto) ed è previsto un divieto di rivendita all’estero (cpv. 2). Per altre spiegazioni in merito ai primi due capoversi si rinvia alle «spiegazioni OREI I». A tale riguardo il nuovo capoverso 3 prevede che i profitti siano restituiti se si ottengono tramite la violazione delle regole di cui al capoverso 2. L’obbligo di restituzione figura ad esempio nell’articolo 41 LAP, in cui è previsto un risarcimento per i fondi patrimoniali dai quali si è conseguito un indebito profitto,

disposizione vincolante dato che la riserva di energia elettrica si fonda anche sulla LAP oltre che sull’articolo 9 LAEI (misure preparatorie). In caso di vendita all’estero interviene lo stesso obbligo di restituzione; nella fattispecie si tratterà di calcolare l’importo del profitto. Se Swissgrid dovesse

incontrare resistenza nell’applicazione del capoverso 3 da parte degli attori inadempienti, la ElCom dovrebbe emanare una decisione. Oltre all’obbligo di restituzione sono punibili anche le infrazioni contro le disposizioni del capoverso 2 (art. 22).

Art. 19 Costi e finanziamento

Cpv. 1 e 2: come già nel caso della riserva di energia idroelettrica, analogamente alle prestazioni di servizio relative al sistema, il finanziamento della seconda parte della riserva avviene principalmente sotto forma di corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto. Con la seconda parte della riserva si immette effettivamente energia aggiuntiva nel sistema, ma in casi precisi, ovvero solo per situazioni di penuria ben definite. In tali circostanze la riserva e la sua nuova seconda parte servono in fin dei conti anche alla stabilità della rete. Per questo è indicato procedere a un addebito dei costi tramite il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Così tutta la riserva di energia elettrica è sostenuta

prevalentemente tramite il corrispettivo per l’utilizzazione della rete (livello di rete 1). Sotto il profilo economico, sono quindi i consumatori a farsi carico dei costi, aspetto che d’altronde rimarrebbe invariato se fosse stato scelto un finanziamento tramite supplemento sui costi di trasporto secondo l’articolo 9 capoverso 4 della LAEI. Nella rete di trasporto la tariffa per l’utilizzazione della rete è stabilita ben prima dell’inizio di un anno civile. Per il finanziamento delle centrali elettriche di riserva a partire dalla loro messa in esercizio a febbraio 2023, l’aumento potrà intervenire quindi solo a

posteriori. Swissgrid lo farà per l’anno successivo e gestirà la situazione con le differenze di copertura che potrebbero risultare elevate. Nel caso della riserva di energia idroelettrica il principio è lo stesso.

Alle entrate del corrispettivo per l’utilizzazione della rete possono venire ad aggiungersi i pagamenti (elevati) che i gruppi di bilancio dovrebbero sostenere in caso di prelievo; sono inoltre possibili entrate provenienti dalle pene convenzionali. Tutte queste entrate confluiscono in un unico sistema e sono disponibili per sostenere le diverse spese (cpv. 1), ossia i compensi per il mantenimento e per la disponibilità, nonché gli indennizzi per il prelievo da pagare ai gestori. Secondo il capoverso 3 anche l’onere di esecuzione, in particolare quello di Swissgrid, viene finanziato dallo stesso sistema unico appena citato; la disposizione si riferisce a quella dell’articolo 35 della legge sull’energia.

Art. 20 Rimborsi alla Confederazione

L’articolo 20 riprende la circostanza secondo cui nella fase di preparazione dell’OREI a partire

dall’estate del 2022 la Confederazione finanzia anticipatamente alcune prestazioni e quindi il trasporto in Svizzera dei moduli per una centrale elettrica di riserva. Queste spese saranno rimborsate alla Confederazione secondo la stessa regola stabilita per il periodo di entrata in vigore della nuova OREI per le centrali elettriche di riserva. Ciò significa un finanziamento per mezzo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Il rimborso tuttavia non avverrà in una volta. Siccome le tariffe della rete per il 2023 erano state fissate già molto tempo prima dell’entrata in vigore della nuova OREI, un aumento potrà intervenire solo a partire dal 2024. Inoltre l’onere va distribuito sull’arco di tre anni dato che nella situazione attuale, con il forte aumento dei prezzi dell’energia elettrica, è necessario evitare incrementi