Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)
parte della Confederazione, in modo tale che la Svizzera rispetti gli impegni internazionali assunti in virtù dell’accordo di Parigi.
2. Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento energetico
Le modifiche comportano un adeguamento puramente redazionale alla nuova terminologia dell’OREI.
Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi
L’attuale OREI viene sostituita da una nuova versione.
Art. 26 Entrata in vigore e durata di validità
L’OREI ha una durata di validità limitata. La sua prima versione prevedeva già una limitazione
temporale che viene ora estesa, dato che i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui la
Confederazione ha condotto le trattative non erano disposti a un esercizio che terminasse prima della fine della primavera 2026. In tal modo, anche in riferimento all’articolo 20 capoverso 1, si prevede una nuova scadenza a fine 2026. Se il Parlamento approverà rapidamente le disposizioni legali sulle centrali elettriche di riserva, l’attuale ordinanza provvisoria potrebbe trasformarsi anzitempo in una normale ordinanza di esecuzione di una legge.
Cpv. 3: la possibilità di obbligare i gestori a partecipare alla riserva è limitata fino a maggio 2024.
Siccome tale vincolo costituisce una forte ingerenza, occorre impiegarlo con accortezza (cfr. anche «spiegazioni OREI I»). Se ve ne fosse bisogno oltre la metà maggio del 2024, si renderebbe
necessaria una proroga.