Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Con l’ammissione nella riserva non significa che contemporaneamente sia assegnata l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio. Per ottenere l’autorizzazione devono essere verificate le prescrizioni non solo di natura tecnica, ma anche ambientale e inerenti alla pianificazione del territorio. Solo così si rispettano le procedure in materia, anche se per determinati impianti che sono nella riserva fino

all’inverno del 2026 alcune regole specifiche sono state in parte allentate.

Art. 8 Obbligo di partecipazione

Analogamente a un possibile obbligo di partecipazione per la riserva di energia idroelettrica (art. 4)

anche per le centrali elettriche di riserva deve valere la possibilità di obbligare un gestore. Nell’articolo 8 l’ottica risulta però una prospettiva leggermente diversa dato che perlomeno la costituzione della prima riserva (così come per quella di energia idroelettrica) non avviene tramite un’asta. Con l’articolo 8 in particolare si punta a garantire che, per i moduli portati in Svizzera per essere operativi da

febbraio 2023, ci sia un gestore che gestisca l’impianto al servizio della riserva di energia elettrica. A tale scopo si deve poter eventualmente prevedere un obbligo. La procedura è fondamentalmente la stessa applicata per la riserva di energia idroelettrica e anche in questo caso la possibilità ha durata limitata (art. 26 cpv. 3); la base legale è costituita dall’articolo 5 capoverso 4 LAP. L’articolo 8 si spinge però oltre il caso illustrato e offre fondamentalmente la possibilità di obbligare tutti i gestori idonei e capaci di far funzionare una centrale elettrica di riserva. È preferibile comunque lasciare la libera scelta e non introdurre obblighi. Il DATEC ha stabilito il compenso in maniera analoga a quello

previsto per la riserva di energia idroelettrica (art. 4 cpv. 2).

Art. 9 Accordo con i gestori delle centrali idroelettriche di riserva e compenso per la disponibilità

Cpv. 1 e 2: oltre che sulle disposizioni dell’OREI l’azione dei gestori nella riserva si basa prima di tutto sull’accordo stipulato con l’UFE. L’OREI elenca i contenuti essenziali del contratto. Quando la lettera e rinvia all’articolo 5 sono indicati anche gli obblighi di informazione e notifica, oltre alla pena

convenzionale. Per quest’ultima è l’UFE – e non la EICom – a stabilire le condizioni, anche se ha senso che l’UFE consulti la ElCom.

Cpv. 3: se il DATEC obbliga i gestori a partecipare e successivamente non si riesce a raggiungere una soluzione consensuale in merito ai dettagli, l’UFE deve stabilire i contenuti del contratto in modo unilaterale (cfr. per analogia art. 5 cpv. 3). Anche in altri settori capita che un’autorità intervenga in questi rapporti, ovvero che ne strutturi il contenuto. È quanto accade per le soluzioni di accesso alla rete (cfr. ad es. art. 13 cpv. 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta; RS 746.1 o art. 5 cpv. 3 OAEI).

Un aspetto importante è il compenso adeguato della disponibilità secondo il capoverso 4 che il

gestore partecipante alla riserva di energia elettrica riceve ogni trimestre. In questo modo vengono rimborsati i costi fissi in contrapposizione all’indennizzo per il prelievo che copre i costi variabili di esercizio (art. 17 cpv. 3 e segg.). Sono inclusi nel compenso per la disponibilità i costi per il terreno, la realizzazione dell’impianto, l’allacciamento alla rete del gas e dell’energia elettrica nonché lo

stoccaggio dei combustibili. Sono compensati solo i costi che il gestore deve effettivamente assumere. Se, ad esempio, la Confederazione mette a disposizione una centrale tramite un fornitore terzo

(esempio: il caso Birr), il compenso per la disponibilità non copre i costi di realizzazione e neanche i costi di affitto. Tuttavia, si tratta solo di un anticipo e la Confederazione sarà rimborsata in un secondo momento, anche se solo a partire dal 2024 (cfr. art. 20 cpv. 1).

Art. 10 Requisiti operativi

La condizione operativa principale per l’esercizio è che le centrali elettriche di riserva possano essere alimentate con due combustibili, aspetto particolarmente importante per i primi due inverni, dato che in questo periodo il gas potrebbe scarseggiare.

Secondo il capoverso 2 gli impianti devono continuare a soddisfare anche i requisiti tecnici di esercizio stabiliti dall’UFE (art. 30 cpv. 3 LAEI). Questi comprendono da un lato le possibilità tecniche di una