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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine

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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 cpv. 7 e 8

Abrogati

Art. 19a Convenzione d’impiego

1 La persona che deve prestare servizio civile e l’istituto d’impiego stipulano una convenzione d’impiego.

2 La convenzione d’impiego deve essere approvata dall’organo d’esecuzione.

3 L’organo d’esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d’impiego se:

a. la reputazione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l’impiego;

b. in caso di impiego all’estero, la persona che deve prestare servizio civile non dispone delle qualifiche necessarie;

c. per il periodo d’impiego pattuito, ha già convocato la persona che deve prestare servizio civile a una prestazione di servizio in un’organizzazione di protezione civile;

d. nutre dubbi fondati sull’idoneità all’impiego della persona che deve prestare servizio civile.

4 Per gli interventi volti a far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza e per gli impieghi in organizzazioni di protezione civile non occorre una convenzione d’impiego.

Art. 22 cpv. 2bis–3

2bis Se la prestazione di servizio civile è fornita in un’organizzazione di protezione civile, esso notifica la convocazione ai servizi d’istruzione previsti per l’anno successivo alla persona che deve prestare servizio civile conformemente al preavviso di servizio dell’organizzazione di protezione civile competente. Quest’ultima comunica alla persona che deve prestare servizio civile i dettagli, in particolare il luogo, la data e l’ora di entrata in servizio al più tardi sei settimane prima dell’inizio dell’impiego.

2ter L’organizzazione di protezione civile competente chiama la persona che deve prestare servizio civile a un intervento di cui all’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC10 conformemente alla procedura cantonale in vigore. L’organo d’esecuzione conferma per iscritto la chiamata in servizio cantonale.

3 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si applicano termini di convocazione inferiori a tre mesi.

Art. 23 cpv. 1

1 L’organo d’esecuzione può interrompere un impiego per motivi importanti, in particolare se un’organizzazione di protezione civile necessita di persone che devono prestare servizio civile per far fronte a una catastrofe o a una situazione d’emergenza.

10 RS 520.1