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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine
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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
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a. Abrogata
Art. 34 cpv. 1bis
1bis Le persone naturalizzate dopo i 24 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento nella protezione civile fino alla fine dell’anno in cui compiono i 28 anni.
Art. 35 cpv. 3 e 4
Abrogati
Art. 36 Organizzazioni di protezione civile in sottoeffettivo
1 Se un’organizzazione di protezione civile presenta un sottoeffettivo, questo può essere compensato con:
a. militi di Cantoni vicini che dispongono di un sovraeffettivo;
b. persone soggette al servizio civile.
2 Si parla di sottoeffettivo quando in un anno vengono prosciolti più militi di quanti ne possono essere incorporati.
3 In prima priorità un sottoeffettivo viene compensato con militi di Cantoni vicini con un sovraeffettivo e in seconda priorità con persone soggette al servizio civile.
4 L’UFPP può attribuire a un Cantone con un sottoeffettivo i militi eccedenti di un Cantone vicino.
5 Durante l’impiego in un’organizzazione di protezione civile, le persone soggette al servizio civile rimangono subordinate alla legislazione sul servizio civile.
6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.
Art. 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Nel calcolo dell’ammontare della tassa d’esenzione secondo la legge federale del 12 giugno 19593 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare sono computati tutti i giorni di servizio retribuiti con il soldo prestati nella protezione civile dai militi e dai volontari che sono assoggettati alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Art. 45 cpv. 2
2 L’UFPP emana le direttive concernenti la convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento di cui all’articolo 54 capoversi 2–4.
Art. 46 cpv. 4
Abrogato
3 RS 661