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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine
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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
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Allegato (cifra II)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge militare del 3 febbraio 19955
Art. 49 cpv. 2
2 I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare e assoggettati all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
2. Legge federale del 3 ottobre 20086 sui sistemi d’informazione militari
Art. 13 lett. n
Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:
n. registrazione dei giorni di servizio prestati da persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile in un’organizzazione di protezione civile con un sottoeffettivo.
Art. 14 cpv. 2 lett. c
2 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:
c. in caso di incorporazione in un’organizzazione di protezione civile:
1. dati sull’attribuzione a una funzione di base, la funzione e il grado;
2. dati sull’attribuzione e l’incorporazione;
3. dati sugli avvisi di servizio e le prestazioni di servizio.
Art. 72 Organo responsabile
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce un sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).